L'aggravante dell'ingente quantità di stupefacenti può essere riconosciuta anche senza una perizia, ma il peso della sostanza sequestrata non esaurisce l'accertamento. Deve risultare dalle prove disponibili che il principio attivo raggiunge la soglia richiesta. È il principio espresso dalla Cassazione penale, terza sezione, nella sentenza n. 33139, pronunciata l'8 maggio e depositata il 27 agosto 2024, come riportato nella massima ufficiale.
La pronuncia riguarda l'aggravante prevista dall'articolo 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990. La massima chiarisce che l'assenza di una perizia sulla sostanza sequestrata non impedisce, da sola, di ravvisarla. Il giudice deve però ricavare dal complesso delle prove il dato relativo al principio attivo estraibile dalla sostanza, che deve essere stata pesata.
La distinzione riguarda dunque il mezzo attraverso cui si accerta la quantità e il fatto da accertare. La possibilità di utilizzare il complesso delle prove non elimina la necessità di dimostrare il raggiungimento della soglia. Leggere la decisione come un'autorizzazione a fondare l'aggravante sulla sola pesatura significherebbe trascurare questa condizione.
Il principio pubblicato dal Massimario non individua una prova alternativa valida in ogni processo. Richiama una valutazione dell'intero materiale probatorio: la sua applicazione richiede perciò di verificare quali elementi consentano, nella singola vicenda, di risalire al principio attivo.
Per comprendere il criterio occorre separare due grandezze: la quantità materiale sequestrata e il principio attivo contenuto in essa. La rassegna ufficiale della Cassazione dedicata alle Sezioni Unite n. 14722 del 2020 ribadisce che l'ingente quantità si valuta in relazione al principio attivo e non alla componente inerte della sostanza.
La massima della sentenza n. 33139 del 2024 richiama un confronto con il valore massimo, espresso in milligrammi, previsto per ciascuna sostanza nella tabella ministeriale: il moltiplicatore indicato è 2.000 per le cosiddette droghe pesanti e 4.000 per quelle leggere. Non si tratta quindi di moltiplicare il peso del materiale sequestrato per un numero fisso, né di applicare indistintamente un unico limite in chilogrammi a tutte le sostanze.
La rassegna del 2020 ricostruisce il riferimento alla tabella allegata al decreto ministeriale dell'11 aprile 2006 e conferma, per le droghe leggere, la soglia di due chilogrammi di principio attivo. Questo dato non va confuso con due chilogrammi di prodotto complessivo: la distinzione è decisiva quando si legge una contestazione.
Un ulteriore limite emerge dalla ricostruzione ufficiale delle Sezioni Unite del 2020: il superamento del parametro quantitativo non comporta automaticamente il riconoscimento dell'aggravante. Resta necessaria la valutazione del giudice sul caso concreto.
La rassegna richiama, a questo proposito, le circostanze della vicenda, la pericolosità della condotta e la potenziale compromissione dei beni tutelati. Il parametro numerico orienta l'accertamento, ma non sostituisce la motivazione. La sentenza del 2024 va letta all'interno di questo quadro: chiarisce che la perizia non è sempre indispensabile, senza trasformare una soglia minima in un automatismo.
Per valutare una contestazione dell'ingente quantità, il percorso descritto dalle fonti suggerisce di distinguere tre verifiche:
La sola mancanza di perizia, pertanto, non risolve la questione. Occorre esaminare la solidità del ragionamento probatorio e la motivazione sul quantitativo. Sono aspetti da approfondire nell'ambito dell'assistenza difensiva nei procedimenti penali, sulla base degli atti effettivamente disponibili.