La tassazione delle aree demaniali rappresenta da sempre una tematica complessa e fonte di numerosi contenziosi tra contribuenti e amministrazioni locali. Spesso sorgono dubbi su chi debba effettivamente farsi carico dei tributi locali, come l'ICI (oggi IMU), quando un'area demaniale viene data in concessione e, successivamente, il concessionario ne cede il godimento a soggetti terzi. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 27259 del 12 ottobre 2025 affronta proprio questo scenario comune, offrendo importanti chiarimenti in merito alla soggettività passiva d'imposta.
La controversia ha visto coinvolti P. (rappresentato da G. M.) e R. (rappresentato da D. R.) in merito alla determinazione del soggetto passivo ai fini ICI per la concessione di beni del demanio marittimo destinati alla realizzazione e gestione di un porto turistico. Nello specifico, si discuteva se la cessione temporanea a terzi del diritto di utilizzo dei punti di ormeggio potesse esentare o trasferire l'obbligo tributario dal concessionario principale ai sub-utilizzatori finali. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, ribadendo che la titolarità del rapporto concessorio principale è l'unico elemento determinante per l'individuazione del soggetto passivo d'imposta.
In tema di ICI su aree demaniali, soggetto passivo dell'imposta è il concessionario, senza che assuma rilievo, a tal fine, l'eventuale trasferimento del diritto di godimento a terzi, finché il titolo concessorio non sia revocato o annullato.
Questa massima esprime un principio di diritto chiaro e lineare: il rapporto tributario si instaura direttamente ed esclusivamente tra l'ente impositore e il soggetto che ha ottenuto la concessione dello spazio demaniale. Il trasferimento del godimento del bene a terzi, ad esempio tramite contratti di sub-concessione o di utilizzo temporaneo di ormeggi, costituisce un rapporto di natura puramente privatistica che non ha alcuna efficacia esterna nei confronti del fisco.
Per comprendere appieno la portata di questa pronuncia, occorre focalizzarsi su alcuni aspetti essenziali che regolano i tributi locali sulle aree demaniali:
La sentenza n. 27259/2025 della Corte di Cassazione offre un'importante lezione pratica per tutti gli operatori del settore, in particolare per i gestori di infrastrutture turistiche e portuali. Chi ottiene una concessione demaniale deve essere consapevole che l'obbligo di versare i tributi locali grava interamente su di sé, indipendentemente dalle successive formule contrattuali di sfruttamento commerciale del bene con terzi utilizzatori. Per tutelarsi, i concessionari dovranno eventualmente prevedere specifiche clausole di rivalsa economica nei contratti privati, fermo restando che di fronte all'Amministrazione Finanziaria saranno sempre loro a dover rispondere in prima persona.