Nel panorama del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, il rapporto tra la tutela dei creditori e i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) rappresenta un terreno di costante confronto giurisprudenziale. Una delle questioni più dibattute riguarda l'applicabilità della mediazione obbligatoria, prevista dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, alle azioni tipiche esercitate dagli organi fallimentari. Con l'ordinanza n. 29432 del 06 novembre 2025, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato questo tema con estrema chiarezza, delineando i confini applicativi della mediazione in relazione all'azione di inefficacia disciplinata dall'articolo 44 della Legge Fallimentare.
La vicenda trae origine dal ricorso promosso da M., assistito dall'avvocato E. S., contro F., rappresentato dall'avvocato V. M., a seguito della decisione della Corte d'Appello di Roma del 18 agosto 2023. Al centro del dibattito vi era la richiesta di dichiarare l'inefficacia, ai sensi del citato art. 44 l. fall., degli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento. La controparte eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, sostenendo che la materia rientrasse tra quelle connesse ai diritti reali.
La proposizione dell'azione volta a far dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., degli atti di disposizione compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, d.lgs. n. 28 del 2010, non vertendo sulla qualificazione e sull'attribuzione di diritti reali e avendo, invece, natura personale, essendo finalizzata a perseguire il solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale posto in essere dal debitore.
La massima sopra riportata evidenzia il fulcro logico-giuridico della decisione della Suprema Corte. I giudici di legittimità hanno respinto la tesi della necessità della mediazione preventiva, operando una netta distinzione tra le azioni che incidono direttamente sulla titolarità e consistenza dei diritti reali e quelle che, invece, hanno una natura puramente personale e strumentale alla tutela della massa creditoria.
Per comprendere appieno la portata di questa pronuncia, è utile analizzare le ragioni tecniche che escludono l'obbligo di mediazione in questo specifico ambito:
Questo orientamento si pone in perfetta continuità con i precedenti della stessa Corte (come la sentenza n. 25855 del 2021), consolidando un indirizzo che tutela la rapidità dell'azione revocatoria e di inefficacia concorsuale.
L'ordinanza n. 29432 del 2025 della Corte di Cassazione offre un importante punto di riferimento per i curatori fallimentari e per tutti i professionisti che si trovano a gestire il recupero dell'attivo concorsuale. Escludendo l'obbligo di mediazione per l'azione ex art. 44 l. fall., la Suprema Corte evita un inutile appesantimento burocratico ed economico per le procedure, garantendo al contempo una via giudiziaria rapida e diretta per ripristinare la garanzia patrimoniale a favore dei creditori.