Il bilanciamento tra la tutela dei diritti dei lavoratori e la libertà di iniziativa economica privata rappresenta uno dei nodi più complessi del diritto del lavoro italiano. Da un lato, l'articolo 40 della Costituzione garantisce lo sciopero come diritto fondamentale; dall'altro, l'articolo 41 tutela l'attività d'impresa. Su questo crinale si inserisce l'importante pronuncia della Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 29740 del 11 novembre 2025, che delinea i confini entro cui il datore di lavoro può agire per arginare i danni economici di un'astensione, senza però sconfinare nell'antisindacalità.
La vicenda giunta all'attenzione della Suprema Corte vede contrapposti il lavoratore A. e il datore di lavoro F. La Corte d'Appello di Firenze aveva già riconosciuto il carattere antisindacale di alcune disposizioni organizzative adottate dall'azienda in occasione di uno sciopero. In particolare, il datore di lavoro aveva imposto:
La Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro, confermando la decisione di merito e ribadendo l'illegittimità di tali condotte ostruttive.
La garanzia costituzionale del diritto di sciopero non priva il datore di lavoro del potere organizzativo né della possibilità di individuare soluzioni per limitare il danno materiale derivante dall'astensione dal lavoro degli scioperanti e minimizzare le perdite economiche conseguenti, a condizione che i mezzi adottati non incidano sull'esercizio del diritto stesso.
La massima sopra riportata esprime un principio fondamentale: il datore di lavoro non è del tutto inerme di fronte a uno sciopero. Egli conserva il proprio potere organizzativo (ex art. 2104 c.c.) e può adottare contromisure lecite per limitare i danni alla produzione o agli impianti. Tuttavia, questo potere incontra un limite invalicabile: non può tradursi in una compressione o in un ostacolo all'esercizio effettivo del diritto di sciopero da parte dei lavoratori.
Come evidenziato nel commento alla fattispecie specifica, imporre comunicazioni preventive obbligatorie sull'adesione allo sciopero, specialmente se sanzionabili disciplinarmente, altera la spontaneità dell'astensione. Il lavoratore ha il diritto di decidere fino all'ultimo istante utile se incrociare le braccia. Allo stesso modo, richiedere prestazioni lavorative accessorie non retribuite durante o a ridosso dello sciopero svuota di significato la protesta stessa, configurando una condotta antisindacale vietata dall'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Con l'Ordinanza n. 29740/2025, la Cassazione si pone in continuità con i propri precedenti (come la sentenza n. 6787 del 2024), riaffermando che la tutela del profitto aziendale non può mai giustificare la violazione dei diritti costituzionali dei lavoratori. Le imprese devono quindi prestare massima attenzione nel predisporre piani di emergenza durante gli scioperi, assicurandosi che le misure restrittive non si trasformino in indebite pressioni o in forme di lavoro forzato non retribuito.