Nel complesso panorama del diritto tributario italiano, il confine tra la gestione legittima di una società di capitali e l'utilizzo strumentale della stessa per fini elusivi è spesso oggetto di accese controversie. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l'Ordinanza n. 28971 del 3 novembre 2025, torna a fare luce sulla figura del gestore uti dominus, ovvero colui che amministra di fatto una società come se ne fosse il proprietario assoluto, e sulle pesanti conseguenze fiscali che ne derivano in termini di imposte dirette e IVA.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda la contestazione mossa dall'Amministrazione Finanziaria nei confronti di D. D., accusato di aver gestito una società di capitali in modo tale da farne un mero schermo per la propria attività personale. Secondo l'orientamento consolidato, quando una società è totalmente asservita a un soggetto interponente, si verifica una traslazione del reddito d'impresa: i guadagni formalmente imputati alla società vengono legalmente attribuiti al gestore effettivo, in quanto possessore reale di tali somme.
In tema di accertamento su IVA e imposte dirette, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina la traslazione del reddito d'impresa e delle relative imposte, quale effettivo possessore del reddito della società interposta e si instaura, inoltre, un rapporto di mandato senza rappresentanza, in cui il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, vi è soggetto pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta, incombendo sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all'interponente e, al contribuente, quello di fornire la prova contraria dell'assenza di interposizione, ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto.
Questa massima chiarisce un punto fondamentale: la legge non si ferma all'apparenza formale. Se un soggetto agisce come dominus, il diritto tributario lo riconosce come l'effettivo percettore del reddito. Interessante è il richiamo tecnico al mandato senza rappresentanza (ex art. 1705 c.c.), che serve a giustificare l'imposizione anche ai fini IVA sui rapporti interni tra il gestore e la società schermo, garantendo che l'intera catena del valore sia correttamente tassata.
Un aspetto cruciale dell'ordinanza n. 28971/2025 riguarda la distribuzione dell'onere probatorio. Non è un compito semplice per il fisco, ma nemmeno per il contribuente che intenda difendersi da tali accuse. La Corte specifica chiaramente i passaggi necessari per rendere legittimo l'accertamento:
Questa struttura probatoria si basa sul principio generale dell'onere della prova sancito dall'articolo 2697 del Codice Civile, adattato alle esigenze di contrasto all'elusione fiscale previste dall'art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973.
La decisione della Suprema Corte ribadisce un principio di trasparenza sostanziale: chi detiene il controllo effettivo e gode dei frutti economici di un'attività non può nascondersi dietro lo schermo della personalità giuridica di una società per evadere il fisco. Per gli amministratori di fatto, il rischio non è solo una sanzione amministrativa, ma la completa rideterminazione del proprio reddito personale con aliquote spesso molto più elevate di quelle societarie. Questa ordinanza rappresenta un monito per chiunque operi nel mercato attraverso strutture societarie prive di reale autonomia decisionale, confermando che l'effettività del possesso del reddito prevale sempre sulla forma giuridica utilizzata.