Vittime del Dovere: La Cassazione Chiarisce i Criteri con l'Ordinanza n. 16669 del 2025

Il riconoscimento dello status di "vittima del dovere" offre importanti benefici ai pubblici dipendenti infortunati in servizio. L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16669, del 22 giugno 2025, fornisce un chiarimento cruciale sulle precise condizioni per tali tutele.

Quadro Normativo e Rischio Qualificato

La Legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, tutela i dipendenti che subiscono lesioni in specifiche attività rischiose. La Cassazione, con la Presidente F. S. e l'estensore R. R., chiarisce che non ogni infortunio in servizio è sufficiente, ma è necessaria una connessione diretta con la natura pericolosa delle mansioni.

Il Caso del Vigile del Fuoco

L'Ordinanza n. 16669/2025 riguarda il ricorso di G. B. contro M. Un vigile del fuoco si infortunò cadendo da un cancello durante il salvataggio di un cane. La Suprema Corte ha confermato il rigetto, motivando che le lesioni erano "interamente ascrivibili all'autonomo dinamismo corporeo del soccorritore". L'incidente non era legato al "rischio tipico" dell'attività.

Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che il pubblico dipendente abbia riportato lesioni in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo altresì necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipico di quelle determinate attività. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto le lesioni subite da un vigile del fuoco, caduto da un cancello in occasione delle operazioni di salvataggio di un cane rimastovi incast rato, interamente ascrivibili all'autonomo dinamismo corporeo del soccorritore).

Questa massima è fondamentale: la Cassazione esige la "concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipico" delle attività, non una mera "occasione di servizio". L'incidente deve derivare direttamente dal pericolo specifico delle mansioni. Il caso del vigile del fuoco illustra questa distinzione.

Rischio Generico vs. Rischio Specifico

L'Ordinanza ribadisce la distinzione tra "rischio generico" e "rischio specifico" del dovere (cfr. anche Ord. n. 34299/2024). L'infortunio deve derivare da rischi intrinsecamente legati alla natura pericolosa del lavoro.

  • Lesioni in operazioni di polizia o soccorso.

Incidenti da distrazione o autonomo dinamismo corporeo non rientrano.

Conclusioni

L'Ordinanza n. 16669/2025 è fondamentale: la tutela come "vittima del dovere" non è automatica per ogni infortunio in servizio. Richiede un nesso causale diretto tra l'evento lesivo e la concretizzazione di un rischio specifico e tipico delle mansioni.

Studio Legale Bianucci