La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25507 depositata il 10 luglio 2025, ha affrontato una questione cruciale per il diritto penale minorile e la tutela delle vittime di atti persecutori. La pronuncia si è espressa sulla legittimità costituzionale dell'aggravante prevista dall'art. 612-bis, comma 3, del Codice Penale, quando il reato di stalking è commesso da un minorenne in danno di un altro minore. Questa decisione ribadisce la volontà dell'ordinamento di proteggere i soggetti più vulnerabili, senza compromettere la responsabilità dell'autore.
Il delitto di atti persecutori (stalking), ex art. 612-bis c.p., prevede un aumento di pena se commesso in danno di un minore (comma 3). La questione sollevata mirava a stabilire se tale aggravante fosse costituzionalmente legittima anche quando l'autore del reato è minorenne. I ricorrenti lamentavano una violazione degli artt. 3 (uguaglianza) e 27 (funzione rieducativa della pena) della Costituzione, sostenendo che la non compiuta maturità del reo minorenne dovesse escludere l'aggravante.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612-bis, comma 3, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede un aumento di pena per il delitto di atti persecutori commesso in danno di un minore anche nel caso in cui il soggetto attivo del reato sia minorenne. (In motivazione la Corte ha affermato che la non compiuta maturità del reo trova adeguata considerazione nella disciplina posta dagli artt. 97 e 98 cod. pen. in tema di imputabilità dei minori e trattamento sanzionatorio e che è inconferente, quale "tertium comparationis", il riferimento alla speciale causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 609-quater cod. pen. per il minorenne che si sia reso protagonista di atti sessuali con un minore che abbia compiuto i tredici anni di età, trattandosi di situazione non assimilabile a quelle di cui all'art. 612-bis cod. pen.).
La Cassazione, con la pronuncia del Presidente E.V.S. Scarlini e dell'estensore A. Guardiano, ha dichiarato la questione manifestamente infondata, basando la sua decisione su due argomenti principali:
In sintesi, la Cassazione ha ribadito che l'ordinamento bilancia efficacemente la protezione delle vittime minorenni con le specificità del sistema penale minorile. L'applicazione dell'aggravante tutela i minori da condotte insidiose, senza precludere una valutazione personalizzata della responsabilità del minore autore del reato.
La Sentenza n. 25507/2025 della Cassazione è un punto fermo in materia di atti persecutori commessi da minorenni. Confermando la legittimità dell'aggravante di cui all'art. 612-bis, comma 3, c.p., la Suprema Corte ha inviato un messaggio chiaro: la tutela dei minori vittime di stalking è prioritaria. La responsabilità penale, pur con le specificità legate all'età e al percorso rieducativo, si applica pienamente anche ai giovani autori di tali reati. Questa decisione rafforza il quadro normativo a protezione dei più vulnerabili e sottolinea l'importanza di un approccio equilibrato.