Atti Persecutori e Procedibilità d'Ufficio: La Chiarezza della Cassazione nella Sentenza 25761/2025

Il reato di atti persecutori, comunemente noto come stalking, rappresenta una delle forme di violenza più insidiose e diffuse, capace di minare profondamente la serenità e la libertà delle vittime. La sua procedibilità, ossia la condizione affinché lo Stato possa perseguire il responsabile, è un tema di fondamentale importanza, spesso oggetto di dibattito e chiarimenti giurisprudenziali. In questo contesto, la recente sentenza n. 25761 del 14 maggio 2025 della Corte di Cassazione (depositata il 14 luglio 2025) apporta un contributo significativo, delineando con maggiore precisione i casi in cui il delitto di stalking può essere perseguito d'ufficio, anche senza la querela della persona offesa.

La pronuncia, presieduta dal Dott. G. De Amicis e relata dalla Dott.ssa M. Ianniciello, si è trovata a rigettare un ricorso, confermando una decisione del Tribunale della Libertà di Catanzaro. Al centro della questione, la posizione di un'imputata, C. P.M. M. C., e l'interpretazione dell'articolo 612-bis, comma quarto, del Codice Penale, che prevede la procedibilità d'ufficio per gli atti persecutori quando questi sono connessi con altro delitto per il quale si debba procedere d'ufficio. Ma cosa significa esattamente "connessione" in questo contesto?

La Natura della Procedibilità: Querela o Ufficio?

Normalmente, il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) è procedibile a querela della persona offesa. Questo significa che, salvo eccezioni, l'azione penale può essere avviata solo se la vittima presenta una formale richiesta alle autorità. Questa scelta legislativa risponde alla volontà di rispettare l'autonomia della vittima, consentendole di decidere se intraprendere o meno un percorso giudiziario, spesso gravoso e delicato.

Tuttavia, lo stesso articolo 612-bis c.p. prevede delle eccezioni a questa regola generale, tra cui spicca la procedibilità d'ufficio quando il reato è commesso nei confronti di un minore, di una persona con disabilità, o quando è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Ed è proprio su quest'ultima ipotesi che la sentenza della Cassazione offre importanti chiarimenti.

In tema di atti persecutori, la connessione che rende il reato procedibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., è non solo quella processuale ex art. 12 cod. proc. pen., ma anche quella materiale, che ricorre quando l'indagine sul reato perseguibile d'ufficio comporta necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in presenza delle condizioni di collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, cod. proc. pen., purché le indagini in ordine al reato perseguibile d'ufficio siano state effettivamente avviate. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente affermata la procedibilità d'ufficio del delitto di atti persecutori, connesso a quello di maltrattamenti in famiglia in ragione dell'identità ontologica delle condotte, poste in essere in danno della medesima persona offesa).

Questa massima è il cuore della decisione e merita un'attenta analisi. La Corte distingue due tipi di connessione: quella "processuale" e quella "materiale".

  • La **connessione processuale** (disciplinata dall'art. 12 c.p.p.) si verifica quando tra due o più reati esiste un legame tale da giustificare la trattazione congiunta in un unico procedimento (es. più persone concorrono nel medesimo reato, o un reato è commesso per eseguirne o occultarne un altro).
  • La **connessione materiale**, invece, è più sottile e si manifesta quando l'accertamento di un reato perseguibile d'ufficio implica necessariamente l'indagine e la scoperta di un reato perseguibile a querela. Non si tratta di una mera vicinanza temporale o contestuale, ma di un vero e proprio collegamento probatorio, come quello previsto dall'art. 371, comma 2, c.p.p. per le indagini del Pubblico Ministero. In altre parole, non si può indagare su un reato senza imbattersi nell'altro.

Un requisito fondamentale è che le indagini per il reato perseguibile d'ufficio siano state "effettivamente avviate". Questo evita che la mera possibilità teorica di una connessione possa eludere la necessità della querela in assenza di un concreto impulso investigativo.

Il Caso Specifico: Atti Persecutori e Maltrattamenti in Famiglia

La sentenza in esame fornisce un esempio concreto e particolarmente rilevante: la connessione tra il delitto di atti persecutori e quello di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.). Quest'ultimo è un reato procedibile d'ufficio e spesso si intreccia con condotte di stalking all'interno di relazioni familiari o affettive. La Cassazione ha ritenuto "correttamente affermata la procedibilità d'ufficio del delitto di atti persecutori, connesso a quello di maltrattamenti in famiglia in ragione dell'identità ontologica delle condotte, poste in essere in danno della medesima persona offesa".

Questo passaggio è cruciale. L'"identità ontologica delle condotte" significa che le azioni che costituiscono gli atti persecutori sono intrinsecamente legate e, in molti casi, indistinguibili da quelle che configurano i maltrattamenti. Si pensi a un partner che, dopo aver abusato fisicamente o psicologicamente il coniuge (maltrattamenti), continua a perseguitarlo con chiamate, messaggi o appostamenti (atti persecutori). Spesso, queste condotte sono espressione di un unico disegno criminoso e mirano a mantenere un controllo sulla vittima. La medesima persona offesa rafforza ulteriormente questo legame, sottolineando come la vittima subisca una serie continuativa di aggressioni alla propria libertà e integrità, sia fisica che psicologica.

La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che in questi contesti, la procedibilità d'ufficio è essenziale per garantire una tutela piena ed effettiva alle vittime, che spesso si trovano in una condizione di vulnerabilità tale da rendere difficile o impossibile la presentazione di una querela.

Conclusioni

La sentenza 25761/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un importante tassello nel mosaico della protezione delle vittime di violenza. Chiarisce che la connessione tra atti persecutori e altri reati perseguibili d'ufficio non è limitata alla sola connessione processuale, ma si estende a quella materiale, basata su un legame probatorio indissolubile. Questo orientamento giurisprudenziale, in linea con precedenti conformi (come le sentenze 55807/2017 e 32787/2014), rafforza la rete di protezione per chi subisce stalking, specialmente quando inserito in contesti di violenza domestica, dove la procedibilità d'ufficio per maltrattamenti diventa il motore per perseguire anche le condotte persecutorie. È un passo avanti significativo verso una giustizia più sensibile e reattiva alle dinamiche complesse della violenza di genere e intrafamiliare, garantendo che l'assenza di querela non diventi un ostacolo insormontabile per l'accertamento della verità e la punizione dei colpevoli, a tutela della libertà e della dignità della persona offesa.

Studio Legale Bianucci