La IV Sezione Penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 14821 depositata il 15 aprile 2025 (udienza 11 dicembre 2024), ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione della Corte d’Appello di Bologna del 19 dicembre 2023, ma – ed è qui l’interesse – ha ribadito un principio di diritto di grande impatto pratico: nel processo penale per reati tributari i costi non registrati possono ridurre l’imposta evasa solo se supportati da elementi concreti. Il caso riguardava G. T., imputato ex art. 5 d.lgs. 74/2000 per omessa dichiarazione.
L’art. 5 d.lgs. 74/2000 punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, non presenta la dichiarazione annuale superando le soglie di punibilità. In sede penale il giudice deve quantificare l’imposta evasa: operazione che, sebbene attinga ai criteri dell’accertamento fiscale, è governata dalle regole probatorie del codice di rito (art. 192 c.p.p.).
In tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, è tenuto ad effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla normativa fiscale, subisce le limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, sicché i costi deducibili non contabilizzati devono essere considerati solo se suffragati, quanto meno, da allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza, essendo legittimo inferire l'inesistenza di quelli la cui consistenza si fonda su mere asserzioni, prive di collegamento con gli elementi istruttori. Commento: la Corte richiama la diversa «mission» del processo penale rispetto a quello tributario. Il giudice penale non può procedere a una ricostruzione induttiva illimitata; deve invece ancorarsi a prove o, quanto meno, a elementi indiziari solidi. Se l’imputato invoca costi non registrati (ad esempio fatture perse o spese in contanti) ha l’onere di fornire quantomeno un principio di prova: un contratto, un estratto conto, una testimonianza. In assenza di tali riscontri è legittimo presumere l’inesistenza del costo e, di conseguenza, confermare l’imposta evasa nella misura calcolata in sede di verifica fiscale.
La massima si traduce in una serie di indicazioni concrete:
La sentenza n. 14821/2024 consolida un orientamento già presente ma talvolta disatteso: il giudice penale non può sostituirsi al contribuente nella ricerca dei costi deducibili. Spetta all’imputato fornire un minimo di sostegno probatorio, pena la conferma dell’imposta evasa e la responsabilità penale connessa. Il messaggio è chiaro: corretta e trasparente tenuta della contabilità non è solo un adempimento fiscale, ma la prima linea di difesa in un eventuale procedimento penale.