Una condanna esecutiva o irrevocabile pronunciata in Italia per un reato diverso da quello del mandato di arresto europeo non obbliga la Corte d'appello a rinviare la consegna. È un elemento da valutare insieme alle altre circostanze dei procedimenti interessati. La Cassazione penale, sezione VI, lo ha chiarito nella sentenza n. 19696, decisa il 23 maggio e depositata il 27 maggio 2025, dichiarando inammissibile il ricorso contro il provvedimento che aveva negato il rinvio.
La vicenda riguardava una consegna alle autorità ungheresi, già disposta dalla Corte d'appello di Genova in esecuzione di due mandati di arresto europei processuali. L'interessato aveva chiesto di sospenderla o rinviarla perché in Italia erano pendenti altri procedimenti penali e un tribunale aveva pronunciato una condanna a una pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità.
Secondo la difesa, l'esecutività della condanna italiana avrebbe tolto alla Corte d'appello ogni possibilità di scelta: l'esecuzione in Italia avrebbe dovuto prevalere, imponendo il rinvio. La Cassazione non ha condiviso questa lettura. La sentenza distingue l'esistenza della condanna dal diverso problema degli effetti che essa produce sulla decisione di consegna.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro un provvedimento non impugnabile. La motivazione esamina anche la tesi dell'automatismo e spiega perché la condanna italiana non rendesse necessario il differimento. L'esito va quindi descritto come inammissibilità, senza presentare la pronuncia come un accoglimento della richiesta dell'interessato.
La decisione richiama il potere discrezionale attribuito alla Corte d'appello dall'articolo 24 della legge n. 69 del 2005. Il passaggio in giudicato o l'esecutività della sentenza italiana entrano nella valutazione, ma non la esauriscono. La motivazione indica più elementi pertinenti:
La Corte qualifica questa scelta come una valutazione di opportunità legata alla collaborazione tra Stati. Nel caso esaminato erano stati confrontati la gravità dei fatti oggetto dei procedimenti esteri, lo stato dei processi italiani e la pena inflitta in Italia. Secondo la Cassazione, la Corte d'appello aveva spiegato adeguatamente perché dovesse prevalere l'interesse alla celebrazione dei processi in Ungheria.
La pronuncia non stabilisce una priorità invariabile della giustizia estera. Stabilisce che neppure una condanna italiana esecutiva o definitiva crea, da sola, una priorità obbligatoria dell'esecuzione nazionale. Il risultato dipende dalla valutazione concreta degli elementi rilevanti.
La sentenza richiama anche la necessità che l'interessato solleciti espressamente il rinvio, indicando uno specifico interesse. La sola segnalazione di procedimenti pendenti in Italia non rende inevitabile l'accoglimento della richiesta. Nella vicenda esaminata la Corte d'appello aveva già svolto la valutazione e il ricorrente non aveva prospettato ragioni ritenute meritevoli di un diverso apprezzamento.
Quanto alla possibilità di difendersi nei processi italiani, la Cassazione ha osservato che il trasferimento coattivo all'estero costituiva, nella situazione considerata, un legittimo impedimento alla loro prosecuzione e non impediva di impugnare le eventuali sentenze di primo grado. Questo argomento rispondeva alla specifica obiezione difensiva e non equivale a dichiarare irrilevanti i procedimenti italiani.
Per impostare una richiesta coerente con il principio espresso, occorre dunque spiegare come lo stato dei processi e dell'esecuzione della pena giustifichi il rinvio. La condanna italiana resta un dato rilevante: ciò che la sentenza esclude è che basti allegarla per ottenere automaticamente il differimento della consegna.
Fonte: Cassazione penale, sezione VI, sentenza 27 maggio 2025, n. 19696, udienza 23 maggio 2025.