Il consenso alla consegna per un mandato di arresto europeo non è valido se la persona non riceve informazioni adeguate sulla natura del mandato, sulle conseguenze della propria scelta e sulla sua irrevocabilità. Nella sentenza n. 19487/2025, la Sesta Sezione penale della Cassazione ha annullato l'ordinanza di consegna perché non era stato chiarito se il mandato servisse a celebrare un processo oppure a eseguire una condanna. Ha disposto un nuovo giudizio, senza escludere definitivamente la possibilità della consegna.
Il procedimento riguardava un mandato emesso dall'autorità giudiziaria spagnola. La Corte di appello di Genova aveva disposto la consegna dopo che l'interessato aveva manifestato il proprio consenso. Il ricorso della difesa contestava, tra l'altro, che quella scelta fosse stata compiuta sulla base di informazioni sufficienti.
La Cassazione ha riscontrato un'ambiguità nel documento trasmesso. Il riquadro relativo al provvedimento posto a fondamento del mandato conteneva un'indicazione generica, mentre la casella relativa alla sentenza da eseguire non risultava compilata o contrassegnata. Anche la formulazione riferita alla pena era equivoca. Non emergeva quindi con chiarezza se si trattasse di un mandato processuale o esecutivo.
Questa incertezza non era stata risolta nelle udienze davanti alla Corte di appello. Dai verbali non risultavano informazioni adeguate sullo stato del procedimento estero, su eventuali misure cautelari o sentenze, sul carattere definitivo della condanna e sulla possibilità di impugnare i provvedimenti. La semplice comunicazione dell'esistenza del mandato e del reato contestato non chiariva ciò che la persona doveva conoscere per decidere.
La Corte interpreta gli articoli 10 e 14 della legge n. 69/2005 alla luce della decisione quadro europea sul mandato di arresto. Perché il consenso sia valido, la persona deve essere assistita da un difensore e adeguatamente informata. La presenza del legale e la consapevolezza della scelta sono dunque requisiti che devono concorrere.
Secondo la motivazione, l'informazione deve consentire di comprendere il contenuto del mandato, gli effetti dell'adesione alla consegna e l'irrevocabilità del consenso prestato. La disposizione nazionale richiamata dalla sentenza richiede inoltre che la comunicazione avvenga in una lingua conosciuta dalla persona interessata.
La pronuncia richiama anche l'eventuale rinuncia al beneficio della specialità, che riguarda la protezione rispetto a procedimenti o privazioni della libertà per reati anteriori diversi da quello per cui la consegna è disposta. Anche questa rinuncia richiede consapevolezza delle conseguenze. Non va confusa con la diversa dichiarazione di rinunciare a impugnare l'ordinanza italiana.
Nel procedimento esaminato, dopo la lettura dell'ordinanza di consegna, l'interessato aveva dichiarato a verbale di rinunciare alla sua impugnazione. La Cassazione ha affrontato anche questo punto, perché occorreva stabilire se il successivo ricorso fosse ammissibile.
La risposta è stata positiva. La rinuncia prevista dall'articolo 589 del codice di procedura penale riguarda un'impugnazione già proposta. Nel caso concreto, invece, la dichiarazione era intervenuta prima della presentazione del ricorso, pur essendo successiva alla lettura dell'ordinanza. Per questo non poteva impedire una successiva impugnazione tempestiva presentata dall'interessato o dal difensore abilitato.
Si tratta di due questioni distinte: una riguarda la possibilità di contestare il provvedimento italiano; l'altra riguarda la validità del consenso alla consegna. La sentenza ha riconosciuto sia l'ammissibilità del ricorso sia il difetto delle informazioni necessarie per esprimere quel consenso.
L'esito è l'annullamento con rinvio a un'altra sezione della Corte di appello di Genova. Il giudice del rinvio deve sanare il vizio e pronunciarsi nuovamente sulla richiesta di esecuzione del mandato. La decisione non equivale quindi a un rifiuto definitivo della consegna e non contiene un accertamento sulla responsabilità per il reato contestato all'estero.
Per valutare una situazione analoga, il confronto decisivo riguarda il testo del mandato e i verbali delle udienze: quali informazioni siano state fornite, quali punti siano rimasti ambigui e come sia stata raccolta la volontà dell'interessato. È su questi elementi concreti che la Cassazione ha fondato la verifica del consenso, evitando di attribuire alla sola dichiarazione di assenso un valore sufficiente.
Fonte: Cassazione penale, sezione VI, sentenza 21 maggio 2025, n. 19487, depositata il 26 maggio 2025.