Con la decisione n. 13620 del 3 dicembre 2024 (deposito 8 aprile 2025) la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del P.M. avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Avellino, offrendo però un chiarimento di rilievo sulla portata dell’art. 322-ter, comma 2, c.p. in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto nei confronti del corruttore. Il provvedimento, che richiama precedenti delle Sezioni Unite 36959/2021 e 13783/2025, rappresenta un tassello importante nella definizione del concetto di «profitto» confiscabile.
L’art. 321 c.p.p. consente il sequestro preventivo quando la cosa “appartiene ad alcuno dei reati per cui è prevista la confisca”. Per i reati di corruzione il riferimento è l’art. 322-ter c.p., che dispone la confisca sia del prezzo sia del profitto del reato, e, in via residuale, di somme di denaro o beni di valore equivalente quando non sia possibile rintracciare i proventi originari.
Il sequestro preventivo del profitto, finalizzato alla confisca, presuppone che un profitto sia stato conseguito, con conseguente accrescimento della sfera patrimoniale di chi lo subisce, sicché, nel caso di sequestro nei confronti del corruttore, ai sensi dell'art. 322-ter, comma secondo, cod. pen., il profitto non può essere individuato nel prezzo corrisposto al corrotto, se non vi è prova che sia rientrato nella disponibilità del corruttore. (In motivazione, la Corte ha precisato che la clausola sussidiaria di cui alla indicata norma stabilisce solo un parametro per la determinazione del profitto già acquisito, che non sia stato possibile quantificare).
Commento: la Corte ribadisce l’essenza patrimoniale del profitto confiscabile. Il denaro pagato al corrotto esce dalla disponibilità del corruttore; solo se vi fa ritorno (ad es. mediante restituzione o simulazione di pagamento) potrà essere aggredito come profitto. La clausola sull’equivalente non legittima sequestri “automatici”: serve comunque la dimostrazione di un arricchimento concreto.
Ne deriva che:
Il principio riveste grande importanza nei procedimenti per corruzione che coinvolgano persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/2001. La prova del profitto dell’ente non può essere fondata esclusivamente sulla somma erogata al pubblico ufficiale; occorrerà dimostrare, ad esempio, l’ottenimento di appalti, licenze o indebiti risparmi di costi.
Per i difensori, la sentenza offre nuove linee di strategia:
La Cassazione, con la Sentenza n. 13620/2024, conferma un orientamento rigoroso ma garantista: la confisca va limitata al reale vantaggio economico. Ciò tutela il diritto di proprietà e impedisce che il sequestro preventivo si trasformi in misura punitiva anticipata. Le procure dovranno quindi fondare le proprie richieste su elementi concreti di arricchimento, mentre le difese avranno uno strumento ulteriore per contrastare sequestri eccessivi e salvaguardare la continuità aziendale.