Il diritto di difesa è un pilastro fondamentale del nostro ordinamento. Con l'introduzione degli interrogatori a distanza, è cruciale capire come queste innovazioni si concilino con le garanzie difensive. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26373 del 2025, ha chiarito le conseguenze dell'omesso avviso al difensore riguardo alla partecipazione da remoto dell'indagato all'interrogatorio di garanzia.
L'interrogatorio di garanzia è un momento essenziale per l'indagato sottoposto a misura cautelare. La partecipazione del difensore è imprescindibile. La modalità a distanza (art. 133-ter c.p.p.) solleva questioni delicate. Nel caso esaminato (imputato M. F.), la Suprema Corte ha affrontato l'omesso avviso al difensore circa il decreto che disponeva la partecipazione a distanza. Questa omissione incide sulla possibilità del difensore di esercitare appieno le proprie facoltà, inclusa la scelta di presenziare all'atto presso il luogo dell'assistito, aspetto non meramente logistico ma strategico per la difesa.
La questione centrale, affrontata dalla Cassazione con l'estensore D. G. P., riguarda la qualificazione giuridica di tale omissione. La Corte ha statuito:
L'omesso avviso al difensore del decreto che dispone la partecipazione a distanza dell'indagato all'interrogatorio di garanzia integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto incide sull'esercizio del diritto del difensore, previsto dall'art. 133-ter, comma 7, cod. proc. pen., di scegliere di presenziare all'atto presso il luogo in cui si trova l'assistito. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sanata la nullità, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., in quanto l'invalidità non era stata eccepita prima del compimento dell'atto dal difensore, comparso dinanzi al giudice e reso edotto del collegamento da remoto dell'assistito).
L'art. 178, comma 1, lettera c) c.p.p. include tra le nullità generali quelle relative all'intervento del difensore. L'omesso avviso compromette la sua piena partecipazione, violando il diritto, ex art. 133-ter, comma 7 c.p.p., di scegliere la sede fisica della sua presenza. Questa è una "nullità a regime intermedio", sanabile se non eccepita entro precisi termini processuali e non rilevabile dopo la sentenza di primo grado.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo la nullità sanata. L'invalidità non era stata eccepita dal difensore prima del compimento dell'atto. Nonostante l'omissione, il difensore era comparso ed era stato reso edotto del collegamento da remoto. In base all'art. 182, comma 2, c.p.p., le nullità intermedie non possono essere eccepite dalla parte che vi ha dato causa o vi ha rinunciato tacitamente. La mancata eccezione tempestiva ha determinato la sanatoria, evidenziando l'importanza per i professionisti di essere vigili e pronti a eccepire irregolarità procedurali nei tempi previsti.
Riferimenti normativi chiave:
La Sentenza n. 26373 del 2025 della Cassazione fornisce una guida per gli operatori del diritto che si confrontano con gli interrogatori a distanza. Ribadisce la centralità del diritto di difesa e la necessità di un avviso tempestivo al difensore. Sottolinea la rilevanza delle tempistiche processuali per l'eccezione delle nullità. Per una difesa efficace, è fondamentale che il difensore sia informato e proattivo nel rilevare e contestare eventuali vizi procedurali, preservando l'integrità del processo e le garanzie costituzionali.