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Chi chiede il riconoscimento giudiziale della paternità può ottenere un accertamento genetico senza dover prima dimostrare una relazione tra la madre e il presunto padre. Con l’ordinanza 22732 del 12 agosto 2024, la Cassazione ha confermato anche che il rifiuto ingiustificato del test può assumere un valore probatorio decisivo. Il ricorso del padre è stato rigettato: è rimasta ferma la dichiarazione di paternità pronunciata nei gradi precedenti.

La paternità era già stata riconosciuta a Matera

Una donna maggiorenne aveva promosso il giudizio per ottenere il riconoscimento della filiazione. Il Tribunale di Matera aveva accolto questa domanda, considerando il rifiuto del presunto padre di sottoporsi all’esame genetico e una conversazione telefonica registrata tra le parti. Aveva invece respinto le domande di mantenimento e risarcimento: l’accertamento dello stato di figlia non coincideva quindi con l’accoglimento di tutte le richieste economiche.

La Corte d’appello di Potenza aveva confermato la decisione. Il padre aveva poi contestato in Cassazione l’utilizzazione della registrazione, il significato attribuito al proprio rifiuto del test e la condanna alle spese. La controversia non riguardava dunque una domanda di paternità respinta dai giudici di merito, ma l’impugnazione di un riconoscimento già ottenuto.

Il test genetico non richiede una prova preliminare della relazione

La Corte richiama la libertà di prova prevista dall’articolo 269 del codice civile. Non è possibile imporre un ordine obbligatorio secondo cui prima si deve dimostrare il rapporto tra i genitori e soltanto dopo si può ammettere la verifica biologica. Una simile sequenza limiterebbe l’accesso alla tutela dello stato di filiazione.

In questi giudizi la consulenza genetica può essere “percipiente”: il consulente non si limita a valutare fatti già dimostrati, ma accerta direttamente un fatto che richiede competenze tecniche. Occorre che la parte deduca il fatto posto a fondamento del diritto e che il giudice ritenga necessario l’accertamento specialistico. La richiesta del test non diventa esplorativa soltanto perché manca una precedente prova della relazione.

Rifiutare il prelievo può incidere sulla decisione

La volontà di sottoporsi al prelievo non è coercibile. Questo, però, non impedisce al giudice di valutare il comportamento processuale ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile. Secondo l’ordinanza, un rifiuto privo di adeguata giustificazione può avere un valore indiziario tale da sostenere, anche da solo, l’accoglimento della domanda.

Restano distinti due piani: la libertà personale rispetto al prelievo e le conseguenze probatorie della scelta compiuta nel processo. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito. Per chi affronta un accertamento di paternità, ciò significa che il rifiuto non può essere considerato una scelta processualmente neutra.

Perché la contestazione della telefonata non cambiava l’esito

Il rifiuto del test costituiva una ragione autonoma sufficiente a sostenere il riconoscimento. Per questo la Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura sulla registrazione: anche un suo eventuale accoglimento non avrebbe eliminato l’altra base della decisione. L’ordinanza non equivale quindi a una regola generale secondo cui qualsiasi telefonata registrata è sempre utilizzabile.

Il motivo relativo al test è stato giudicato infondato; quelli sulla telefonata e sulle spese sono stati dichiarati inammissibili. L’esito complessivo è il rigetto del ricorso, con conservazione del riconoscimento della paternità già pronunciato.

Fonte: Cassazione civile, sezione I, ordinanza 12 agosto 2024, n. 22732.

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