Il tasso di interesse applicabile ai crediti privilegiati nel fallimento: l'Ordinanza n. 29601 del 2025

La determinazione della misura degli interessi da ammettere al passivo fallimentare rappresenta da sempre una questione di grande rilievo pratico e teorico nel diritto concorsuale. Quando un debitore viene dichiarato fallito, la tutela dei creditori e la corretta ripartizione dell'attivo impongono regole rigorose per evitare disparità di trattamento. Con l'Ordinanza n. 29601 del 10 novembre 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale: quale tasso di interesse debba applicarsi per il calcolo della collocazione privilegiata degli interessi, risolvendo il contrasto tra norme generali e leggi speciali.

Il caso e la decisione della Cassazione

La controversia trae origine dal giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dall'Amministrazione statale (rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, indicata come S.) contro la decisione del Tribunale di Verona, che aveva rigettato la richiesta di ammissione di un credito con l'applicazione di tassi di interesse previsti da leggi speciali. La Suprema Corte, confermando l'orientamento espresso dai giudici di merito, ha rigettato il ricorso, ribadendo un principio fondamentale in materia di concorso dei creditori.

La decisione si concentra sull'interpretazione del rinvio operato dall'articolo 2749, comma 2, del Codice Civile, richiamato espressamente dall'articolo 54 della Legge Fallimentare. Ecco la massima ufficiale della pronuncia:

In tema di ammissione al passivo fallimentare, la misura legale - cui rinvia l'art. 2749, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 54 della l.fall. ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi - è riferita, al pari di quella prevista dagli artt. 2788 e 2855 c.c. per i crediti pignoratizi ed ipotecari, non già al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall'art. 1284 c.c.; quest'ultimo è, infatti, destinato a trovare applicazione nella situazione di concorso con altri creditori derivante dall'apertura di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla natura speciale della legge fallimentare (che disciplina in via generale gli effetti derivanti dall'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza) ed alla conseguente prevalenza del richiamo in essa contenuto alla disciplina dettata dal codice civile sul riferimento ad altri tassi eventualmente previsti da leggi speciali.

Il commento alla decisione: prevale il Codice Civile

La pronuncia della Cassazione chiarisce che, nel contesto fallimentare, l'esigenza di garantire la parità di trattamento tra i creditori (la cosiddetta par condicio creditorum) impone l'applicazione di regole uniformi. Quando la legge fallimentare rinvia alla 'misura legale' per determinare l'estensione del privilegio agli interessi, questo riferimento deve essere inteso in senso stretto, richiamando unicamente il saggio di interesse legale generale stabilito dall'articolo 1284 del Codice Civile.

I punti chiave evidenziati dai giudici di legittimità comprendono:

  • Inapplicabilità delle leggi speciali: Anche se il credito originario è disciplinato da una legge speciale che prevede un tasso di interesse differente o superiore, tale saggio non può essere utilizzato per l'estensione del privilegio in sede concorsuale.
  • Natura della legge fallimentare: La disciplina fallimentare è una legge speciale che regola gli effetti dell'insolvenza in modo globale, prevalendo sulle singole normative di settore.
  • Uniformità di trattamento: L'applicazione dell'art. 1284 c.c. evita ingiustificate preferenze a favore di determinati creditori pubblici o privati a discapito della massa concorsuale.

Conclusioni sulla portata dell'Ordinanza

In conclusione, l'Ordinanza n. 29601 del 2025 si pone in linea con la precedente giurisprudenza di legittimità (in particolare con la sentenza n. 16480 del 2012), consolidando un orientamento fondamentale per i professionisti che si occupano di procedure concorsuali. Per i creditori che si insinuano al passivo, ciò significa dover ricalcolare attentamente gli interessi applicando il tasso legale ordinario se intendono veder riconosciuto il proprio privilegio, evitando pretese basate su tassi speciali che verrebbero inevitabilmente declassate o rigettate.

Studio Legale Bianucci