Sanzioni IVA e riforma fiscale: la Cassazione n. 29886/2025 sulla retroattività della lex mitior

Nel panorama del diritto tributario italiano, uno dei temi più dibattuti riguarda l'efficacia temporale delle norme che introducono sanzioni più lievi per il contribuente. La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 29886 del 12 novembre 2025, interviene con decisione su questo aspetto, delimitando i confini dell'applicabilità della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 87 del 2024. La questione centrale riguarda la possibilità di applicare retroattivamente le sanzioni ridotte per violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

Il contesto normativo e la riduzione delle sanzioni

Il Decreto Legislativo n. 87 del 2024 ha apportato modifiche significative al sistema sanzionatorio tributario, in particolare riformando gli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997. La novità principale consiste nella riduzione della sanzione per violazioni in materia di IVA al 70% della maggiore imposta dovuta. In precedenza, le aliquote sanzionatorie erano decisamente più gravose, alimentando le speranze di molti contribuenti, tra cui il ricorrente F. (difeso dall'avvocato G. E.), di poter beneficiare del principio del favor rei, ovvero l'applicazione della legge più favorevole sopravvenuta.

Tuttavia, la Suprema Corte, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Milano, ha rigettato il ricorso presentato contro l'A. (Avvocatura Generale dello Stato), stabilendo un confine temporale netto. Ecco i punti chiave della decisione:

  • Le nuove sanzioni ridotte si applicano solo alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
  • Esiste un'espressa deroga legislativa al principio generale di retroattività della lex mitior.
  • Tale deroga è considerata legittima e non contraria ai principi costituzionali o europei.

Il principio della lex mitior e la deroga del legislatore

Generalmente, nel diritto sanzionatorio, vige il principio secondo cui, se la legge in vigore al momento della commissione della violazione e quella posteriore sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al trasgressore. Tuttavia, la Cassazione ha ricordato che questo principio non è assoluto e può essere derogato dal legislatore per giustificati motivi di interesse pubblico o di stabilità del gettito.

In tema di IVA, la disciplina sopravvenuta più favorevole di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 87 del 2024 - che ha ridotto la misura della sanzione stabilita dall'art. 5, comma 4 e dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 al 70% della maggiore imposta - non si applica alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, stante l'espressa deroga al principio di retroattività della lex mitior prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024, compatibile sia con i principi costituzionali (artt. 3 e 117 Cost.) che con quelli del diritto dell'Unione Europea.

Il commento alla massima evidenzia come la Corte abbia dato prevalenza alla volontà specifica del legislatore espressa nell'art. 5 del D.Lgs. 87/2024. Questa norma funge da sbarramento, impedendo che la riduzione delle sanzioni possa travolgere i rapporti pendenti o le violazioni passate non ancora definite, garantendo così una transizione ordinata tra il vecchio e il nuovo regime sanzionatorio.

Compatibilità con la Costituzione e il Diritto UE

Uno degli aspetti più interessanti della sentenza n. 29886/2025 è l'analisi della compatibilità di questa deroga con gli articoli 3 e 117 della Costituzione. La Corte ha ritenuto che non vi sia una disparità di trattamento irragionevole (Art. 3), poiché la scelta della data del 1° settembre 2024 rientra nella piena discrezionalità del legislatore. Inoltre, sul fronte europeo, la giurisprudenza consolidata permette limitazioni al principio di retroattività in ambito tributario, purché non vengano violati i principi di proporzionalità ed effettività nella riscossione delle risorse proprie dell'Unione, come appunto l'IVA.

Conclusioni sulla portata della sentenza

La decisione della Cassazione rappresenta un punto fermo per professionisti e imprese. Sebbene la riforma fiscale del 2024 prometta un fisco più mite, questa flessibilità non è retroattiva per le violazioni IVA antecedenti alla data spartiacque. I contribuenti che hanno commesso errori o omissioni prima del settembre 2024 rimangono dunque soggetti alle sanzioni previgenti, decisamente più severe. Questa sentenza sottolinea l'importanza di una corretta pianificazione fiscale e della tempestività nell'adeguamento alle normative, confermando che il tempo della violazione rimane il criterio cardine per la determinazione della sanzione applicabile.

Studio Legale Bianucci