La Cassazione sul dirigente di fatto: commento alla sentenza n. 13525/2024 in materia di sicurezza sul lavoro

La Suprema Corte, con la pronuncia n. 13525/2024, depositata l'8 aprile 2025, torna a ribadire un principio cardine della sicurezza sul lavoro: conta ciò che si fa, non ciò che si è sulla carta. Il caso, concluso con l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione, è comunque ricco di spunti per datori di lavoro, dirigenti e consulenti HSE.

Il cuore della decisione: il principio di effettività

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assume la posizione di garante, in ragione del principio di effettività, colui il quale, di fatto, esercita i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell'organigramma aziendale. (Fattispecie relativa ai delitti di incendio e lesioni colposi, in cui la Corte, ravvisando l'intervenuto decorso della prescrizione dei reati, ha ritenuto esente da censure l'affermazione della penale responsabilità degli imputati, quali dirigenti di fatto, sul rilievo della frequente presenza in azienda, anche accanto al titolare, della sussistenza di rapporti con i dipendenti, cui impartivano indicazioni circa le mansioni da svolgere, nonché della presa in carico della gestione del magazzino che custodiva le sostanze chimiche all'origine dell'incendio).

La massima ruota attorno all'art. 299 del d.lgs. 81/2008: chi esercita poteri gestionali o di vigilanza diventa «datore di lavoro/dirigente/preposto di fatto», con tutti gli obblighi – e le sanzioni penali – del ruolo. La Corte richiama precedenti conformi (Cass. 22606/2017, 31863/2019) a conferma di un orientamento consolidato.

I fatti: incendio, lesioni e prescrizione

Nella vicenda esaminata, un incendio in un magazzino di sostanze chimiche causava lesioni ai lavoratori. Gli imputati, pur non figurando formalmente nell'organigramma, erano presenti in azienda, davano ordini ai dipendenti e gestivano il deposito. Il giudice di merito li aveva condannati per i reati di cui agli artt. 590, 423 e 434 c.p. La Cassazione, pur dichiarando la prescrizione, conferma la correttezza dell'inquadramento dei soggetti quali garanti della sicurezza.

Implicazioni operative per le imprese

Il messaggio per le aziende è chiaro: non basta un organigramma ben scritto se i poteri non corrispondono alla realtà. Il rischio è duplice:

  • per la persona fisica che «di fatto» dirige, perché può essere chiamata a rispondere penalmente;
  • per l'azienda, che vede incrinate le proprie linee di difesa in caso di infortunio.

Per ridurre l’esposizione:

  • allineare deleghe formali e poteri effettivi (art. 16 d.lgs. 81/2008);
  • formare adeguatamente chiunque impartisca istruzioni operative;
  • monitorare con audit interni la corrispondenza tra organigramma e prassi quotidiana;
  • assicurare coperture RC patrimoniali per i dirigenti.

Spunti dalla giurisprudenza europea

La Corte di Giustizia UE, già nella causa C-127/05, ha valorizzato il principio di effettività in materia di tutela dei lavoratori. L’orientamento europeo dialoga con l’art. 6 CEDU sulla previsione di responsabilità personale in funzione delle mansioni realmente svolte, rafforzando la linea della Cassazione.

Conclusioni

La sentenza n. 13525/2024 riafferma che la sicurezza non è questione di etichette, ma di condotte concrete. Le imprese devono verificare costantemente chi esercita, in pratica, i poteri decisionali: è lì che si annida la responsabilità penale. Adeguare deleghe, formazione e controlli interni non è solo buona prassi, ma la miglior difesa davanti al giudice.

Studio Legale Bianucci