La quarta Sezione penale della Corte di cassazione, con la pronuncia n. 13530 depositata l'8 aprile 2025, ha offerto un chiarimento rilevante sul nuovo regime dei termini per impugnare introdotto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., così come modificato dal d.lgs. 150/2022. Il caso trae origine dal ricorso di F. R., giudicato in assenza, che invocava l’applicazione del termine “più lungo” anche alle sentenze il cui dispositivo fosse stato letto prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia. La Suprema Corte ha però ritenuto inammissibile il gravame e ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.
La riforma Cartabia ha introdotto, per l’imputato giudicato in assenza, un termine di 60 giorni (anziché 30) per proporre impugnazione. Tuttavia, l’art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022 stabilisce che tale ampliamento opera solo per le sentenze il cui dispositivo sia stato pronunciato dal 30 dicembre 2022 in poi, data di entrata in vigore del decreto stesso. Ne deriva una disciplina transitoria che, come spesso accade, crea un doppio binario temporale.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui è stabilito che il più lungo termine a impugnare previsto, nell'interesse dell'imputato giudicato in assenza, dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. opera con riferimento alle sole sentenze il cui dispositivo sia stato pronunciato in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto, in quanto la scelta del legislatore cristallizzata nella norma transitoria, essendo finalizzata a individuare un momento certo cui ancorare l'operatività del nuovo regime impugnatorio, non risulta né irragionevole, né limitativa del diritto di difesa e la motivazione costituisce, per altro verso, mero requisito di validità della sentenza, da intendersi esistente con la sola pronuncia del dispositivo.
La massima evidenzia due passaggi chiave: da un lato, la Corte esclude la violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.; dall’altro, ribadisce che il momento dirimente per applicare il nuovo termine non è la motivazione ma la semplice lettura del dispositivo, ritenendo tale scelta né irragionevole né lesiva del diritto di difesa.
La Suprema Corte osserva che la norma transitoria «ancora» il nuovo regime a un momento certo, la data di pronuncia del dispositivo. Così si evitano contenziosi sulla decorrenza dei termini, soprattutto nei casi in cui la motivazione sia depositata mesi dopo. In più, si tutela l’equilibrio fra diritto di difesa e ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
La Corte, richiamando pronunce coeve (Cass. nn. 16131/2024, 7104/2025), consolida così un orientamento volto a frenare letture estensive che avrebbero potuto generare incertezza e disarmonia fra giudicati anteriori e successivi alla riforma.
Per i difensori, la sentenza impone di verificare con attenzione la data di pronuncia del dispositivo: se anteriore al 30 dicembre 2022 valgono i 30 giorni; se successiva, i 60. In caso di dubbio, il termine breve resta la scelta prudenziale per evitare preclusioni. La pronuncia, inoltre, rafforza la necessità di richiedere l’estratto contumaciale e di monitorare tempestivamente l’eventuale dichiarazione di assenza.
La sentenza n. 13530/2025 si inserisce nel filone giurisprudenziale che salvaguarda la libertà di scelta legislativa in materia transitoria, purché non irragionevole. La Corte di cassazione, bilanciando diritti costituzionali e funzionalità del processo, ha ribadito che l’estensione dei termini per l’impugnazione in favore dell’imputato giudicato in assenza non ha portata retroattiva. Per operatori del diritto e imputati, il messaggio è chiaro: la corretta gestione dei termini resta una questione di calendar management puntuale, su cui la difesa non può permettersi distrazioni.