La procura speciale al difensore per il concordato in appello può essere interpretata come consenso dell'imputato alla celebrazione dell'udienza in sua assenza. Nella sentenza n. 19336, depositata l'8 maggio 2023, la Cassazione ha applicato questo principio a un imputato agli arresti domiciliari, respingendo la censura sulla sua mancata traduzione. La decisione richiede però di distinguere la volontà di partecipare, le nullità dell'udienza e le questioni alle quali la difesa ha rinunciato con l'accordo.
Il procedimento riguardava una condanna per induzione indebita. La difesa aveva chiesto la trattazione orale dell'appello e la partecipazione dell'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari. Per una prima udienza il giudice lo aveva autorizzato a raggiungere il tribunale con mezzi propri; un impedimento riconosciuto come legittimo aveva poi determinato il rinvio.
All'udienza successiva l'imputato non era stato tradotto né autorizzato a presentarsi autonomamente. Il suo difensore aveva però depositato una procura speciale per rinunciare a tutti i motivi di appello salvo quello relativo alla misura della pena. La Corte territoriale aveva quindi deciso secondo il concordato previsto dall'articolo 599-bis del codice di procedura penale, rideterminando la pena in quattro anni e sei mesi di reclusione.
Il successivo ricorso contestava l'assenza dell'imputato, il mancato proscioglimento per una delle imputazioni e la qualificazione giuridica dei fatti. La Cassazione ha rigettato il ricorso: le tre contestazioni avevano ragioni di infondatezza o inammissibilità diverse, che il testo della sentenza esamina separatamente.
La Corte ha valutato il comportamento complessivo dell'imputato e del difensore. Il rilascio della procura per il concordato, prodotto in udienza, indicava il consenso a procedere senza la presenza personale dell'interessato. Inoltre, in quell'udienza il difensore non aveva allegato un nuovo legittimo impedimento dal quale ricavare la volontà dell'imputato di partecipare.
La sentenza estende al concordato in appello un principio già applicato al patteggiamento: chi conferisce al difensore procura speciale per definire il procedimento accetta implicitamente che l'udienza si svolga in sua assenza, se non chiede espressamente di essere sentito. In queste condizioni la detenzione non impone la traduzione in udienza o l'audizione da parte del magistrato di sorveglianza quando l'imputato si trova fuori dalla circoscrizione del giudice.
Il limite è nella stessa motivazione: l'obbligo di disporre la traduzione non ricorre in presenza di una rinuncia a comparire. Non basta quindi trasformare la semplice assenza dell'imputato in una rinuncia. Nel caso esaminato la Corte l'ha ricavata dalla procura e dalla condotta processuale, confrontandole con le richieste formulate in precedenza.
Il ricorso denunciava anche l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza successiva al rinvio per legittimo impedimento. Su questo punto la Cassazione ha seguito un ragionamento diverso rispetto alla mancata traduzione.
Quando la citazione iniziale è stata regolarmente notificata, l'omesso avviso della nuova udienza determina, secondo il principio richiamato dalla sentenza, una nullità generale a regime intermedio. Deve essere eccepita nei termini previsti dagli articoli 180 e 182, secondo comma, del codice di procedura penale. In quel processo il difensore presente all'udienza non l'aveva sollevata tempestivamente: la nullità risultava quindi sanata.
Le due questioni non vanno sovrapposte. Per l'avviso la Corte ha rilevato la mancata tempestiva eccezione; per la partecipazione personale ha valorizzato il consenso alla celebrazione dell'udienza in assenza. La sentenza non attribuisce alla procura speciale il potere di eliminare indistintamente ogni vizio del procedimento.
La Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure sul mancato proscioglimento e sulla qualificazione giuridica, perché investivano questioni abbandonate con il concordato. La rinuncia agli altri motivi di appello impediva di riproporli attraverso il ricorso per cassazione.
La decisione distingue tali doglianze dalle contestazioni relative alla formazione della volontà di accedere all'accordo, al consenso del pubblico ministero o a una pronuncia difforme dall'accordo stesso. Richiama inoltre il limite della pena illegale e ammette che possano essere dedotte nullità verificatesi nel procedimento camerale, ferma la verifica delle eventuali sanatorie.
Per valutare gli effetti di una procura occorre dunque leggere insieme il suo contenuto, i motivi rinunciati, le richieste di partecipazione e il verbale dell'udienza. Questi documenti consentono di distinguere una questione ancora proponibile da una censura già preclusa. La valutazione rientra nell'assistenza nel procedimento penale e nelle impugnazioni.
Fonte: Cassazione penale, sezione VI, sentenza n. 19336, udienza 15 marzo 2023, deposito 8 maggio 2023.