Autovelox e tutela della privacy: la Cassazione con l'ordinanza n. 31015/2025 fa chiarezza sulla validità delle multe

La questione del rapporto tra la tutela della privacy e la validità delle sanzioni amministrative stradali è da tempo al centro di accesi dibattiti giuridici. Molti automobilisti, sanzionati tramite dispositivi di rilevazione automatica della velocità come gli autovelox, hanno tentato di impugnare i verbali eccependo la violazione delle norme sul trattamento dei dati personali. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 31015 del 26 novembre 2025, il ricorrente A. P. ha impugnato la decisione del Tribunale di Roma, sostenendo l'illegittimità dell'accertamento a causa della mancata informativa preventiva sul trattamento dei dati personali.

Il caso e la decisione della Suprema Corte

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di A. P., confermando la sentenza di merito del Tribunale di Roma. Gli Ermellini hanno colto l'occasione per ribadire un confine netto tra le regole poste a tutela della riservatezza dei cittadini e quelle che disciplinano la sicurezza della circolazione stradale. La tesi del ricorrente si basava sul presupposto che la violazione della delibera del Garante della Privacy del 2010, attuativa dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dovesse inficiare l'intero procedimento di accertamento dell'infrazione, rendendo nulla la sanzione pecuniaria.

La massima della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha risolto la questione giuridica formulando la seguente massima, che esclude categoricamente l'effetto invalidante della violazione della privacy sulla multa:

In materia di circolazione stradale, l'obbligo di preventiva informazione del trattamento dei dati personali, operato a mezzo di dispositivi elettronici per la rilevazione delle violazioni al codice della strada, introdotto a carico dei Comuni dalla delibera del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, in attuazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, è correlato funzionalmente al rispetto di un obbligo di riservatezza e non mira, invece, a disciplinare la condotta di guida, sicché la sua inosservanza, a differenza della violazione degli obblighi di informazione previsti dal codice della strada circa la presenza delle dette apparecchiature che costituiscono norme di garanzia per l'automobilista, non incide sulla legittimità dell'accertamento e l'irrogazione della sanzione.

Come si evince chiaramente dalla pronuncia, i giudici di legittimità operano una distinzione fondamentale tra due tipi di obblighi informativi gravanti sulla Pubblica Amministrazione. Da un lato vi sono le informazioni relative alla presenza dell'autovelox, regolate dal Codice della Strada, che servono a orientare la condotta di guida dell'utente e a garantirne la sicurezza. Dall'altro lato vi sono gli obblighi di informativa sul trattamento dei dati personali, che rispondono unicamente a finalità di tutela della riservatezza.

Le differenze chiave per gli automobilisti

Per comprendere meglio la portata di questa decisione, è utile schematizzare le differenze strutturali tra i due obblighi di informazione:

  • Segnalazione dell'autovelox: Ha una funzione di prevenzione e trasparenza stradale. La sua omissione impedisce al conducente di regolare tempestivamente la velocità, violando una norma di garanzia. Questo vizio determina la nullità del verbale.
  • Informativa sul trattamento dei dati (Privacy): Ha una funzione di mera tutela della riservatezza. La sua mancanza non influisce sulla dinamica del rilevamento della velocità né sulla sicurezza stradale, pertanto non inficia la validità della multa, pur potendo esporre il Comune a sanzioni amministrative da parte del Garante della Privacy.

Conclusioni: un limite ai ricorsi strumentali

Con l'ordinanza n. 31015 del 2025, la Cassazione conferma un orientamento già tracciato in passato, ponendo un freno ai ricorsi basati su vizi formali estranei alla condotta di guida. Per gli automobilisti, ciò significa che la tutela dei propri dati personali non può essere utilizzata come scudo per evitare le sanzioni derivanti da infrazioni accertate regolarmente sotto il profilo stradale. La riservatezza resta un diritto fondamentale, ma la sua violazione trova ristoro nelle sedi competenti e non comporta la cancellazione automatica delle sanzioni per eccesso di velocità.

Studio Legale Bianucci