Nel complesso panorama del diritto tributario italiano, il confine tra sanzione amministrativa e sanzione penale appare spesso sfumato. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l'ordinanza n. 29345 del 06/11/2025, torna a riflettere su questo tema cruciale, ponendo l'accento sulla protezione del contribuente contro la duplicazione dei procedimenti punitivi. Il caso ha visto contrapposti l'Avvocatura Generale dello Stato e il contribuente D. D., in una controversia che ha raggiunto i massimi giudici di legittimità per definire l'esatta natura delle sanzioni irrogate.
La questione centrale affrontata dagli Ermellini riguarda la possibilità di qualificare come penale una sanzione che l'ordinamento nazionale definisce invece come puramente amministrativa. Per fare ciò, la Cassazione richiama con forza i cosiddetti criteri Engel, elaborati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU). Secondo tali principi, non è l'etichetta data dal legislatore nazionale a determinare la natura di una sanzione, bensì la sua sostanza punitiva e la gravità della conseguenza per il cittadino.
In particolare, la Corte ha stabilito che devono essere valutati tre parametri fondamentali: la qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto interno, la natura stessa dell'infrazione e il grado di severità della sanzione. Se una multa tributaria è particolarmente elevata e ha una finalità prettamente repressiva e deterrente, essa può essere equiparata a una sanzione penale, attivando così le garanzie previste dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
In tema di sanzioni tributarie, una sanzione formalmente amministrativa può essere considerata penale, ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale, avuto riguardo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU, come la sua qualificazione giuridica, da parte del diritto interno, come penale piuttosto che disciplinare o amministrativa, la sua effettiva natura e il grado di severità.
Il commento a questa massima evidenzia una svolta garantista: il principio del ne bis in idem vieta infatti di sottoporre un soggetto a due procedimenti (uno penale e uno amministrativo) per lo stesso fatto, se entrambi i procedimenti hanno natura sostanzialmente punitiva. Questo orientamento mira a evitare che lo Stato eserciti un potere sanzionatorio sproporzionato, garantendo che il cittadino non sia colpito due volte per la medesima condotta.
L'ordinanza 29345/2025 non è un caso isolato, ma si inserisce in un solco giurisprudenziale già tracciato da precedenti importanti (come le sentenze N. 9076 e 9077 del 2021). L'applicazione di questi principi ha risvolti pratici immediati per i contribuenti coinvolti in accertamenti fiscali:
Il richiamo all'art. 11 del Decreto Legislativo 472/1997 e agli articoli 4 e 6 della CEDU conferma che il diritto interno deve sempre essere letto in armonia con i principi sovranazionali di equità e giustizia.
L'ordinanza n. 29345/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un tassello fondamentale per la certezza del diritto nel settore tributario. Ribadendo che la sostanza prevale sulla forma, i giudici hanno confermato che il contribuente non può essere lasciato privo di difese di fronte a sanzioni amministrative che, per entità e scopo, agiscono come vere e proprie condanne penali. Per i professionisti del settore e per i cittadini, questa sentenza è un monito a valutare sempre la conformità dei procedimenti tributari ai principi europei di civiltà giuridica.