La tassazione del trust e l'imposta di registro: l'analisi dell'Ordinanza n. 30343 del 2025

Il trust rappresenta uno degli istituti più complessi e dibattuti nel panorama giuridico e tributario italiano. Nato nei sistemi di common law, la sua integrazione nell'ordinamento nazionale ha richiesto anni di interpretazioni giurisprudenziali per definire con precisione il trattamento fiscale applicabile. Recentemente, l'Ordinanza n. 30343 del 17/11/2025 della Corte di Cassazione ha gettato ulteriore luce su una questione fondamentale: quando è dovuta l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni e quando, invece, si deve applicare la semplice imposta fissa di registro.

Il presupposto dell'arricchimento patrimoniale

La controversia giunta all'attenzione degli Ermellini riguarda il ricorso presentato da B., rappresentato dall'avvocato A. G. T., contro l'Avvocatura Generale dello Stato. Al centro della disputa vi è la natura stessa del trust e il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria proporzionale. Secondo la giurisprudenza consolidata, richiamata anche in questa sede, l'imposta sulle successioni e donazioni non può prescindere da un reale arricchimento del beneficiario.

In molti casi, la costituzione di un trust e il conferimento di beni in esso non determinano un passaggio immediato di ricchezza. Il trustee, infatti, agisce come un gestore dei beni per uno scopo o in favore di beneficiari che potrebbero ricevere i frutti o il capitale solo in un momento futuro e incerto. In tale scenario, mancherebbe il presupposto impositivo previsto dall'articolo 53 della Costituzione, ovvero la capacità contributiva manifestata attraverso un incremento patrimoniale effettivo.

La distinzione tra imposta fissa e proporzionale

La Suprema Corte, con l'ordinanza in esame, ribadisce un principio di equità fiscale. Per comprendere meglio la portata di questa decisione, è utile osservare i seguenti punti chiave:

  • L'imposta proporzionale è legata al trasferimento definitivo dei diritti.
  • Se il beneficiario non acquisisce immediatamente la piena disponibilità dei beni, l'atto è neutro dal punto di vista dell'arricchimento.
  • La sola segregazione dei beni nel trust non costituisce, di per sé, un trasferimento di ricchezza tassabile in misura proporzionale.

Questa interpretazione si allinea con la normativa europea e internazionale, in particolare con la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, recepita in Italia con la Legge n. 364 del 1989, che riconosce la legittimità della segregazione patrimoniale tipica del trust.

In tema di tassazione del trust, l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni - che presuppone l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità - si applica ove il trasferimento definitivo dei diritti dal trustee al beneficiario si realizzi sin dall'istituzione del trust, dovendosi assoggettare l'atto, in caso contrario, alla sola imposta fissa di registro.

Il commento a questa massima è essenziale per ogni professionista o privato che intenda approcciarsi a questo strumento. La Corte chiarisce che il momento impositivo non coincide necessariamente con la firma dell'atto istitutivo del trust. Se l'atto prevede che i beni passino al beneficiario solo al termine del trust o al verificarsi di certe condizioni, l'imposta proporzionale sarà dovuta solo in quel secondo momento. All'inizio, l'atto di dotazione sarà soggetto esclusivamente all'imposta fissa di registro, poiché si tratta di un atto strumentale alla gestione e non di una liberalità già compiuta.

Conclusioni sulla portata dell'Ordinanza 30343/2025

L'Ordinanza n. 30343/2025 rappresenta un importante tassello per la certezza del diritto in ambito tributario. Essa conferma che il fisco non può colpire una ricchezza potenziale o una semplice operazione di segregazione patrimoniale se non vi è un reale e attuale passaggio di proprietà che arricchisca il beneficiario finale. Per chi desidera utilizzare il trust come strumento di protezione patrimoniale o di pianificazione successoria, questa pronuncia offre una guida chiara per evitare sovrapposizioni fiscali e pianificare correttamente i costi legati alla gestione dei propri asset.

Studio Legale Bianucci