Obbligo scolastico eluso: la Cassazione (Sent. n. 30777/2025) e l'abolitio criminis tra vecchia e nuova disciplina penale

Il diritto all'istruzione è un pilastro fondamentale della nostra Costituzione, e la sua garanzia passa anche attraverso l'obbligo scolastico, la cui inosservanza ha sempre avuto risvolti penali. Tuttavia, il panorama normativo è in continua evoluzione e una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la Sentenza n. 30777 del 08/07/2025 (depositata il 15/09/2025), segna un punto di svolta cruciale, introducendo il concetto di "abolitio criminis" per determinate condotte passate. Questa decisione chiarisce in modo definitivo il rapporto tra la vecchia contravvenzione e il nuovo delitto in materia di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, con significative ripercussioni pratiche.

Il quadro normativo: dall'art. 731 al nuovo art. 570-ter c.p.

Per comprendere appieno la portata della sentenza della Suprema Corte, è essenziale ripercorrere le modifiche legislative che hanno interessato la materia. Fino a poco tempo fa, l'inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare dei minori era sanzionata come contravvenzione dall'art. 731 del Codice Penale. Questa norma prevedeva una sanzione per chi, essendo responsabile dell'istruzione di un minore, ometteva di provvedere all'istruzione obbligatoria, senza una specifica richiesta o avvertimento da parte delle autorità.

Tuttavia, l'art. 12 del Decreto Legge n. 123 del 10 agosto 2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159 del 6 ottobre 2023, ha profondamente innovato la disciplina. Non solo ha abrogato l'art. 731 c.p., ma ha contestualmente introdotto il nuovo delitto di cui all'art. 570-ter del Codice Penale, intitolato "Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori". Questa nuova disposizione non si limita più all'istruzione "elementare", ma estende l'obbligo all'intero "obbligo scolastico", e, aspetto fondamentale, subordina la rilevanza penale della condotta inerte al mancato rispetto di un "duplice avvertimento" previsto dall'art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, anch'esso modificato dalla medesima normativa.

La "massima" della Cassazione e l'abolitio criminis

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 30777/2025, ha esaminato proprio il rapporto tra queste due discipline, pronunciandosi sulla questione della "continuità normativa". Il caso riguardava l'imputato M. P.M., il cui ricorso è stato accolto, portando all'annullamento senza rinvio della sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese. La massima della sentenza recita:

In tema di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, non sussiste continuità normativa tra l'abrogata contravvenzione di cui all'art. 731 cod. pen. e il delitto previsto dall'art. 570-ter cod. pen., contestualmente introdotto ad opera dell'art. 12, comma 1, d.l. 10 agosto 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 2023, n. 159, in quanto, ai sensi della nuova norma incriminatrice, la condotta inerte tenuta dal responsabile dell'istruzione del minore, non più solo "elementare", ma comprensiva dell'intero "obbligo scolastico", assume rilevanza penale nel solo caso in cui il duplice avvertimento previsto dall'art. 114, comma 4, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dallo stesso art. 12 cit., sia risultato infruttuoso, con conseguente "abolitio criminis" per le condotte anteriori alla novella consistite nel non aver impedito l'ingiustificata assenza per un periodo tale da costituire elusione dell'obbligo scolastico elementare.

Questo passaggio è di cruciale importanza. La Cassazione afferma chiaramente che non vi è continuità normativa tra le due fattispecie. Ma cosa significa esattamente "abolitio criminis"? Secondo il principio del favor rei, sancito anche dall'art. 2, comma 2, del Codice Penale e dall'art. 25, comma 2, della Costituzione, nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. Nel nostro caso, la Cassazione ha ritenuto che la nuova norma (art. 570-ter c.p.) abbia modificato in maniera sostanziale la condotta punibile, introducendo un elemento costitutivo nuovo e indefettibile: il duplice avvertimento. Se tale avvertimento non è stato impartito e ignorato, la condotta non integra più il reato, con la conseguenza che per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 123/2023, e relativi all'obbligo scolastico elementare, si verifica l'"abolitio criminis".

  • Ambito dell'obbligo: Da "istruzione elementare" a "intero obbligo scolastico".
  • Condizione di punibilità: L'introduzione del "duplice avvertimento" come presupposto essenziale.
  • Conseguenza: L'"abolitio criminis" per le condotte anteriori alla novella legislativa che non rispettano i nuovi requisiti.

Le implicazioni pratiche della Sentenza n. 30777/2025

Le ricadute di questa pronuncia sono significative. Per tutti i procedimenti penali ancora pendenti, relativi a condotte di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori verificatesi prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 123/2023 e che non prevedevano il presupposto del duplice avvertimento, i giudici dovranno dichiarare l'estinzione del reato per "abolitio criminis". Ciò significa che, sebbene la condotta fosse illecita al momento della sua commissione, la successiva modifica legislativa l'ha resa non più punibile. Questo principio si applica non solo ai processi in corso ma anche alle condanne già passate in giudicato, per le quali è possibile chiedere la revoca ai sensi dell'art. 673 c.p.p.

La sentenza sottolinea l'importanza di un approccio più garantista e dialogico nella gestione dell'obbligo scolastico. Prima di ricorrere alla sanzione penale, lo Stato, attraverso le istituzioni scolastiche e le autorità competenti, deve attivare un percorso di richiamo e supporto, evidenziato dal duplice avvertimento. Solo l'inerzia persistente di fronte a tali sollecitazioni configura ora il delitto.

Conclusioni: un cambio di rotta significativo

La Sentenza n. 30777 del 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un importante chiarimento in materia di diritto penale e obbligo scolastico. Non solo riafferma i principi cardine del diritto penale, come l'irretroattività della legge penale più sfavorevole e il favor rei, ma introduce anche una maggiore complessità e gradualità nell'approccio alle situazioni di elusione scolastica. Per i genitori e i responsabili dell'istruzione, ciò significa una maggiore consapevolezza delle procedure che precedono l'eventuale sanzione penale, ponendo l'accento sulla prevenzione e sul dialogo con le istituzioni. Per gli operatori del diritto, la pronuncia offre un prezioso strumento interpretativo per la gestione dei casi pendenti e futuri, assicurando l'applicazione corretta dei principi di legalità e garanzia.

Studio Legale Bianucci