Gli appalti pubblici generano delicate questioni di responsabilità per gli enti committenti. L'Ordinanza n. 16722 del 23 giugno 2025 della Cassazione, con Presidente L. R. e Relatore P. A. P. C., chiarisce i doveri della Stazione Appaltante, riaffermando un principio di diligenza e controllo ineludibile. Cruciale per pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini sulla gestione dei rischi e la prevenzione dei danni.
La Stazione Appaltante non è un attore passivo. L'Ordinanza 16722/2025 enfatizza il suo ruolo attivo e di vigilanza costante, con doveri previsti dalla normativa essenziali per la corretta esecuzione dei lavori e la tutela degli interessi. Nel caso P. (rappresentato da A. V.) contro P., la Cassazione ha ribadito la necessità di verificare tali obblighi per prevenire danni a terzi.
Nell'appalto di opere pubbliche, la stazione appaltante è tenuta ad esercitare precisi poteri e ad assolvere contestualmente a specifici obblighi legali previsti dalla normativa pubblicistica, che impongono di mettere in atto le necessarie attività di ingerenza, di propulsione e di adeguata, oltre che la continua sorveglianza nella realizzazione dell'opera, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori e la loro esatta esecuzione e, quindi, implicanti l'indispensabile controllo, preliminare e successivo, della conformità a legge e alle prescritte regole tecniche delle opere stesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva omesso di verificare se - in relazione alle lesioni subite da un immobile a causa di un even to franoso conseguente ai lavori commissionati dall'ente pubblico - potesse configurarsi una eventuale corresponsabilità dell'ente committente, alla luce degli obblighi sul medesimo incombenti a seguito dell'approvazione del progetto preliminare e definitivo dell'opera in una zona soggetta a scivolamenti caratterizzati da movimenti traslatori e rotatori).
La massima è chiara: la Stazione Appaltante deve supervisionare attivamente ogni fase dell'opera, con controlli "preliminari", "continui" e "successivi". La Corte ha cassato con rinvio la sentenza d'Appello di Reggio Calabria per non aver verificato l'eventuale corresponsabilità dell'ente pubblico. Il caso riguardava lesioni a un immobile da evento franoso, conseguenza di lavori commissionati dall'ente in zona notoriamente instabile. L'approvazione di un progetto in contesti delicati impone un dovere di diligenza e vigilanza rafforzato (artt. 2043 e 2055 c.c.).
Il danno all'immobile da evento franoso, legato ai lavori pubblici, evidenzia la corresponsabilità dell'ente. La sentenza chiarisce che la Stazione Appaltante ha obblighi specifici, derivanti dalla normativa e dalla conoscenza del contesto. Se un progetto è approvato per un'area a rischio idrogeologico, l'ente deve garantire una vigilanza rafforzata, con verifica degli studi geologici e misure di mitigazione.
La giurisprudenza non consente alla PA di sottrarsi alle responsabilità invocando l'autonomia dell'appaltatore, specie quando il danno deriva da carenze di controllo. Gli artt. 2043 e 2055 c.c. sono fondamentali per ritenere l'ente pubblico co-responsabile se la sua negligenza ha contribuito al danno.
L'Ordinanza 16722/2025 è un richiamo importante per le Stazioni Appaltanti. La gestione di un appalto pubblico richiede un impegno costante e proattivo nei controlli e nella sorveglianza, essenziale per la corretta esecuzione delle opere, il rispetto della legalità e la prevenzione dei danni. Ciò implica per gli enti pubblici l'adozione di procedure rigorose e l'investimento nella formazione del personale. Per cittadini e imprese, questa sentenza rafforza la possibilità di ottenere giustizia in caso di danni da negligenze della pubblica amministrazione, consolidando il principio di risarcimento del danno.