Nel complesso panorama del diritto di famiglia e del risarcimento del danno, la Suprema Corte di Cassazione interviene ancora una volta per delineare confini sempre più precisi, ma al contempo più ampi, della tutela dei legami affettivi. L'Ordinanza n. 17208 del 26 giugno 2025 rappresenta un faro importante, chiarendo un aspetto cruciale in tema di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, in particolare quando l'azione è promossa dai nipoti per la perdita del nonno. La questione centrale è se il rapporto di convivenza costituisca o meno un presupposto imprescindibile per l'ottenimento del risarcimento.
Il caso in esame vedeva coinvolti P. P. contro C., con i nipoti che avevano azionato una pretesa risarcitoria “iure proprio” per il decesso del loro nonno. La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza del 23 dicembre 2021, aveva rigettato la domanda, presumibilmente basandosi sulla mancanza di un rapporto di convivenza tra nonni e nipoti, o comunque non ritenendo sufficientemente provato il legame in assenza di tale elemento. La questione è giunta dunque all'attenzione della Cassazione, chiamata a stabilire se la convivenza sia un requisito inderogabile o se, al contrario, altri elementi possano dimostrare la consistenza della relazione parentale.
La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 17208 del 2025, ha fornito una risposta chiara e illuminante, che merita di essere analizzata in profondità. La massima recita testualmente:
In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Questo pronunciamento è di fondamentale importanza. La Cassazione chiarisce inequivocabilmente che la convivenza non è un presupposto necessario per ottenere il risarcimento del danno da uccisione, neanche nel delicato rapporto tra nonni e nipoti. Essa rappresenta piuttosto un elemento probatorio, una delle possibili prove per dimostrare la profondità e l'ampiezza del legame affettivo. Il vero fulcro della questione si sposta sulla prova dell'«effettività e consistenza della relazione parentale».
La Corte fonda questa interpretazione sul richiamo all'articolo 29 della Costituzione, che riconosce la famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio». La