In un panorama giuridico sempre più globalizzato, la mobilità dei cittadini e l'integrazione europea pongono nuove sfide anche nell'ambito dell'esecuzione penale. La possibilità per un condannato di scontare una misura alternativa alla detenzione in un altro Stato membro dell'Unione Europea rappresenta un tema di grande rilevanza. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23720 del 20/06/2025, ha fornito importanti chiarimenti in merito all'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale in contesti transfrontalieri, ponendo l'accento su un aspetto fondamentale: l'onere di allegazione a carico dell'interessato.
L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'articolo 47 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), è una misura alternativa alla detenzione che consente al condannato di scontare la pena fuori dal carcere, sotto la supervisione del servizio sociale, per favorirne il reinserimento. Con l'integrazione europea, il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, ha dato attuazione alla Decisione Quadro del Consiglio 2008/947/GAI, facilitando il riconoscimento reciproco delle misure alternative e permettendo al condannato di beneficiarne nel proprio Stato di residenza abituale o legale, anche se la condanna è stata pronunciata in un altro Stato membro.
La decisione della Cassazione, con Presidente G. Santalucia e Estensore S. Aprile, si è espressa sul ricorso dell'imputato G. L. Sindoni. Il punto centrale della pronuncia è cristallizzato nella massima che riportiamo:
In tema di misure alternative alla detenzione, l'affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguito nello Stato estero membro dell'Unione europea nel quale il condannato abbia residenza legale e abituale, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, a condizione che l'interessato adempia ai propri oneri di allegazione concernenti gli elementi minimi, pertinenti alle sue condizioni di vita (nella specie, luogo di residenza all'estero e attività lavorativa ivi svolta), che consentano la delibazione della sua istanza da parte del tribunale di sorveglianza.
Questa massima chiarisce che l'affidamento in prova all'estero è possibile, ma il condannato ha un preciso "onere di allegazione". Deve cioè fornire al Tribunale di Sorveglianza tutti gli elementi essenziali che dimostrino la sua effettiva condizione di vita nello Stato membro in cui intende scontare la misura. La Corte ha specificato che tali elementi minimi includono:
Senza tali informazioni, il Tribunale di Sorveglianza non può valutare adeguatamente l'istanza. La pronuncia sottolinea l'importanza di una collaborazione attiva e trasparente da parte del condannato, la cui istanza deve essere supportata da prove concrete e verificabili per garantire l'efficacia del percorso rieducativo.
La Sentenza 23720/2025 della Corte di Cassazione offre una preziosa guida per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione in ambito transnazionale. Ribadendo la possibilità di eseguire l'affidamento in prova al servizio sociale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, essa ne condiziona l'accoglimento alla rigorosa osservanza dell'onere di allegazione da parte del condannato. Questo significa che la cooperazione giudiziaria europea e i principi di rieducazione richiedono la diligenza dell'interessato nel dimostrare la concretezza del proprio progetto di vita all'estero. Un insegnamento chiaro per tutti gli operatori del diritto penitenziario e per i condannati.