La recente pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza n. 23369 del 25 marzo 2025 (depositata il 23 giugno 2025), segna un importante chiarimento in materia di misure alternative alla detenzione e, in particolare, sull'applicazione del cosiddetto "divieto triennale" previsto dall'articolo 58-quater dell'Ordinamento Penitenziario. Questa decisione, che ha annullato con rinvio la pronuncia del Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila dell'11 dicembre 2024, offre spunti cruciali per comprendere la peculiarità dell'affidamento in prova in casi particolari, di cui all'articolo 94 del D.P.R. n. 309 del 1990, comunemente noto come affidamento "terapeutico".
Per comprendere appieno la portata della sentenza, è fondamentale inquadrare le norme coinvolte. L'articolo 58-quater della Legge sull'Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975) stabilisce un divieto triennale di concessione di nuovi benefici penitenziari per il condannato nei cui confronti sia stata revocata una misura alternativa alla detenzione. Questa norma mira a sanzionare comportamenti non conformi al programma rieducativo, ponendo un freno all'accesso a ulteriori opportunità di reinserimento sociale per chi ha già dimostrato, in precedenza, di non rispettare le condizioni.
Dall'altro lato, abbiamo l'articolo 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che disciplina l'affidamento in prova in casi particolari, destinato a persone tossicodipendenti o alcoldipendenti che intendono sottoporsi a un programma di recupero. Questa misura, pur essendo una forma di affidamento in prova, si distingue per la sua intrinseca finalità terapeutica e riabilitativa, ponendo al centro il percorso di superamento della dipendenza. La sua natura "speciale" è dettata dalla vulnerabilità dei soggetti coinvolti e dalla complessità del percorso di recupero.
Il punto nodale affrontato dalla Suprema Corte riguardava la compatibilità tra il divieto triennale di cui all'art. 58-quater e la revoca dell'affidamento "terapeutico" ex art. 94. In altre parole: la revoca di un affidamento finalizzato al recupero da una dipendenza deve comportare automaticamente l'impossibilità di accedere a nuovi benefici per i successivi tre anni, come avviene per altre misure alternative?
La sentenza n. 23369/2025, nel caso dell'imputato P. P.M. L. G., ha fornito una risposta chiara, escludendo l'operatività del divieto triennale in tale specifica ipotesi. La Cassazione ha motivato questa scelta sottolineando la peculiare natura dell'affidamento terapeutico. Vediamo la massima per esteso:
Il divieto triennale di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, previsto dall'art. 58-quater ord. pen., non opera nell'ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto l'infruttuosa applicazione di tale misura, oltre a non essere espressamente contemplata fra le condizioni "pregiudicanti" di cui al citato art. 58-quater, comma 2, ord. pen., in ragione della peculiare situazione dei soggetti che ne fruiscono, non determina alcuna presunzione assoluta di incapacità del condannato di conformarsi ai benefici aventi finalità di rieducazione comune.
Questa massima è di fondamentale importanza. La Corte ha evidenziato due ragioni principali per la sua decisione:
In pratica, la Cassazione riconosce che il fallimento di un percorso terapeutico, per quanto spiacevole, non equivale necessariamente a una mancanza di volontà di rieducazione generale. La lotta contro la dipendenza è un cammino complesso, spesso caratterizzato da passi avanti e indietro, e la revoca di una misura in questo contesto non dovrebbe precludere a priori ogni futura possibilità di reinserimento.
La pronuncia della Cassazione si inserisce in un solco giurisprudenziale che, pur con oscillazioni (come dimostrato dalle "Massime precedenti Difformi" citate nella sentenza, quali la n. 46227 del 2004 e altre), tende a valorizzare il principio della rieducazione del condannato, sancito dall'articolo 27 della Costituzione. La distinzione operata tra la revoca di un affidamento "comune" e quella di un affidamento "terapeutico" evidenzia una sensibilità del sistema giudiziario verso le specificità dei percorsi di recupero dalla tossicodipendenza o alcoldipendenza.
Questo orientamento promuove un approccio più flessibile e meno punitivo, riconoscendo che la ricaduta in un percorso terapeutico non deve chiudere definitivamente le porte a nuove opportunità di reinserimento sociale. Per gli avvocati e i condannati, questa sentenza rappresenta un punto di riferimento essenziale per tutelare il diritto a un percorso rieducativo che tenga conto delle fragilità e delle complessità individuali, anche dopo un insuccesso temporaneo.
La sentenza n. 23369 del 2025 della Corte di Cassazione ribadisce l'importanza di una lettura costituzionalmente orientata delle norme penitenziarie. Escludendo l'applicazione automatica del divieto triennale in caso di revoca dell'affidamento terapeutico, la Corte rafforza il principio secondo cui il percorso di recupero da una dipendenza merita una considerazione particolare, distinguendolo da altre ipotesi di mancato rispetto delle misure alternative. Questo approccio non solo rispetta la dignità del condannato, ma offre anche una speranza concreta per un effettivo reinserimento nella società, anche a fronte di ostacoli e difficoltà che possono emergere lungo il difficile cammino della riabilitazione. Un passo significativo verso un sistema penitenziario più umano ed efficace nella sua missione rieducativa.