Inutilizzabilità delle dichiarazioni: la Cassazione con Sentenza n. 25390/2025 rafforza le garanzie difensive

Nel complesso panorama del diritto penale italiano, la tutela delle garanzie difensive rappresenta un pilastro fondamentale di uno Stato di diritto. Ogni cittadino, indipendentemente dalla sua posizione processuale, ha il diritto di essere informato e assistito in ogni fase dell'indagine e del processo. Su questo principio si inserisce la recente e significativa pronuncia della Corte di Cassazione, la Sentenza n. 25390, depositata il 9 luglio 2025, che ha fornito chiarimenti essenziali in merito all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le dovute garanzie.

Il Contesto della Sentenza: La Tutela delle Garanzie Difensive

La decisione della Suprema Corte si colloca in un contesto normativo ben definito, incentrato sulla protezione dei diritti dell'indagato e dell'imputato. Il Codice di Procedura Penale, in particolare agli articoli 63 e 64, delinea le modalità con cui devono essere assunte le dichiarazioni di un soggetto nei cui confronti sono emersi indizi di colpevolezza. L'articolo 63, comma 2, c.p.p., stabilisce un principio cardine: le dichiarazioni rese da chi avrebbe dovuto essere sentito fin dall'inizio con le garanzie difensive previste per l'indagato o l'imputato, ma non lo è stato, sono inutilizzabili. Questa inutilizzabilità non è una mera formalità, ma una sanzione processuale di portata assoluta, volta a preservare l'integrità del contraddittorio e il diritto di difesa. La Corte di Cassazione, presieduta da C. F. e con estensore T. G., ha ribadito con forza questo principio, annullando con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 26 settembre 2024, nel caso che vedeva imputato J. H.

L'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. ricorre anche in caso di dichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, sin dall'inizio dell'esame o dopo l'emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia stato interrotto, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato di reato connesso o di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a reato di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese senza garanzie difensive da cittadini stranieri condotti presso le autorità di frontiera per ingresso illegale in territorio nazionale, per i quali erano, quindi, già emersi indizi del reato di cui all'art. 10-bis del citato d.lgs.).

Questa affermazione è di fondamentale importanza perché estende il raggio d'azione dell'inutilizzabilità. Non si tratta solo del caso in cui un soggetto, sin dall'inizio dell'interrogatorio, avrebbe dovuto essere trattato come indagato. La Corte specifica che la stessa sanzione si applica anche quando gli indizi di colpevolezza emergono nel corso dell'atto stesso e l'esame non viene prontamente interrotto per consentire l'applicazione delle garanzie previste. Questo significa che le autorità inquirenti hanno il dovere di monitorare costantemente la posizione del soggetto interrogato e, non appena emergono elementi che lo riconducano a un reato, devono interrompere l'atto e procedere con le formalità tipiche dell'interrogatorio di persona indagata o imputata, incluse l'avviso della facoltà di non rispondere e la presenza del difensore. L'esempio fornito dalla sentenza, relativo a cittadini stranieri condotti alle autorità di frontiera per ingresso illegale, per i quali erano già emersi indizi del reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 286/1998, è emblematico. Le loro dichiarazioni, rese senza assistenza legale, sono state ritenute inutilizzabili nel giudizio abbreviato, a prescindere dal fatto che fossero state acquisite in un contesto apparentemente “amministrativo” o di mera identificazione.

Le Implicazioni Pratiche e la "Connessione" tra Reati

La pronuncia della Cassazione è cruciale per diverse ragioni pratiche. Innanzitutto, sottolinea l'importanza del principio di lealtà processuale: le indagini devono svolgersi nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni non garantite, infatti, è una misura estrema ma necessaria per evitare che l'accusa si fondi su elementi viziati ab origine. In secondo luogo, la sentenza si concentra sul concetto di "reato connesso o collegato" ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. Questo articolo definisce quando più reati possono essere considerati collegati, ad esempio, se sono stati commessi per eseguire o occultare un altro reato, o se sono stati commessi da più persone in concorso. L'estensione delle garanzie anche a chi è indagato o imputato per un reato connesso o collegato assicura che non vi siano scappatoie per eludere la protezione difensiva.

Le conseguenze per le indagini sono chiare:

  • Attenzione Costante: Gli operatori di polizia giudiziaria e i pubblici ministeri devono prestare la massima attenzione alla posizione del soggetto interrogato, valutando l'eventuale emersione di indizi a suo carico.
  • Interruzione dell'Esame: In caso di emersione di indizi, l'esame deve essere immediatamente interrotto.
  • Formalità Garantite: Il soggetto deve essere sentito con tutte le garanzie previste per l'indagato, inclusa la nomina di un difensore e l'avviso della facoltà di non rispondere.

La Cassazione, in questo caso, ha esaminato una fattispecie specifica legata all'immigrazione clandestina, in cui cittadini stranieri, inizialmente identificati, si sono trovati in una posizione in cui avrebbero dovuto essere considerati indagati per il reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 286/1998 (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). Le loro dichiarazioni, acquisite senza le garanzie previste, sono state dichiarate inutilizzabili nel giudizio abbreviato, a dimostrazione della serietà con cui il diritto processuale penale affronta queste violazioni.

Conclusioni: Un Baluardo per la Giustizia Equa

La Sentenza n. 25390/2025 della Corte di Cassazione si erge come un importante baluardo a tutela di una giustizia equa e del diritto di difesa. Essa ribadisce con forza che le garanzie processuali non sono mere formalità, ma strumenti indispensabili per assicurare la correttezza dell'accertamento penale e la protezione dei diritti fondamentali dell'individuo. La pronuncia invita tutti gli attori del processo penale a una scrupolosa osservanza delle norme che regolano l'acquisizione delle dichiarazioni, ricordando che ogni violazione, anche apparentemente minore, può compromettere irrimediabilmente la validità degli elementi probatori acquisiti. Per un sistema giudiziario che si vuole giusto ed efficace, il rispetto di queste garanzie è non solo un obbligo legale, ma un imperativo etico.

Studio Legale Bianucci