Ricorso in Cassazione: i termini nel giudizio d'appello cartolare secondo la Sentenza 25981/2025

La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sentenza n. 25981 del 15 luglio 2025, apporta un chiarimento fondamentale in materia di termini per proporre ricorso, specificamente per l'imputato appellante nel contesto del giudizio cartolare. Questa decisione, che vede come relatore e estensore il Dott. L. I. e come presidente il Dott. A. P., affronta una questione di rilevante interesse pratico per gli operatori del diritto e per gli imputati, delineando con precisione le condizioni per beneficiare dell'allungamento dei termini di impugnazione previsti dal codice di procedura penale. Comprendere appieno le implicazioni di tale sentenza è cruciale per evitare decadenze e garantire una corretta tutela dei diritti in sede processuale.

Il giudizio d'appello cartolare e i termini di impugnazione

Il diritto all'impugnazione è un pilastro della difesa nel nostro ordinamento. Il Codice di Procedura Penale (c.p.p.), all'articolo 585, stabilisce i termini ordinari per l'impugnazione, prevedendo un aumento di quindici giorni (comma 1-bis) quando l'imputato è stato "giudicato in assenza". Tuttavia, la questione si complica con l'introduzione del 'procedimento camerale non partecipato' (art. 598-bis c.p.p.) per il giudizio d'appello. Questa modalità consente alla Corte d'Appello di decidere sulla base degli atti, senza la fissazione di un'udienza cui l'imputato o il suo difensore abbiano diritto di intervenire, a meno che non sia stata avanzata una tempestiva istanza di partecipazione. Ed è proprio su questo punto che la Suprema Corte ha fornito un'interpretazione decisiva.

La Sentenza n. 25981/2025: il principio cardine della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25981 del 2025, ha dovuto chiarire se l'imputato appellante, il cui giudizio d'appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato senza aver avanzato istanza di partecipazione, possa beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per il ricorso in Cassazione, tipicamente riservato a chi è stato "giudicato in assenza".

In tema di impugnazioni, l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza" nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non risulti avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., posto che, in tale eventualità, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza cui il predetto abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione, previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Questa statuizione chiarisce in modo inequivocabile che la condizione di "giudicato in assenza" non si realizza automaticamente nel procedimento camerale non partecipato. La Cassazione sottolinea che l'imputato non può dirsi "assente" da un'udienza alla quale, per la natura stessa del rito (art. 598-bis c.p.p.), non è prevista la sua partecipazione. L'estensione del termine è legata all'effettiva impossibilità di partecipare a un'udienza che, invece, sarebbe dovuta essere fissata. Se l'imputato non ha richiesto la partecipazione, accettando implicitamente il rito cartolare, non può poi invocare un'assenza che non si è verificata nei termini previsti dalla legge.

Le implicazioni pratiche per la difesa

Le conseguenze di questa interpretazione sono significative. Per l'imputato T. B., nel caso specifico che ha portato alla pronuncia, la Corte d'Appello di Milano aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione. La sentenza della Cassazione ribadisce che:

  • L'aumento di quindici giorni del termine per il ricorso in Cassazione (ex art. 585, comma 1-bis, c.p.p.) è strettamente legato alla condizione di "giudicato in assenza" in un'udienza che l'imputato aveva diritto di presenziare.
  • Nel caso di giudizio d'appello trattato con rito camerale non partecipato (art. 598-bis c.p.p.), l'imputato non è considerato "giudicato in assenza" se non ha avanzato tempestiva istanza di partecipazione.
  • La mancata richiesta di partecipazione implica l'accettazione del rito cartolare, escludendo la possibilità di invocare un'assenza che non si configura come tale ai fini dell'estensione dei termini.

È quindi fondamentale che il difensore valuti attentamente, fin dalla fase dell'appello, l'opportunità di richiedere la partecipazione al giudizio camerale, qualora ritenga che la presenza dell'imputato o del difensore sia necessaria. In caso contrario, si dovrà tenere conto dei termini ordinari per la proposizione del ricorso in Cassazione, senza poter contare sull'estensione.

Conclusioni

La Sentenza n. 25981 del 2025 della Corte di Cassazione, relatore Dott. I., rappresenta un monito importante per la prassi forense. Essa ribadisce la necessità di una scrupolosa attenzione ai meccanismi procedurali e ai termini di impugnazione, specialmente in un contesto processuale sempre più orientato verso riti semplificati e cartolari. Per l'imputato e il suo difensore, la chiave è una partecipazione consapevole e proattiva, anche quando si tratta di richiedere espressamente la presenza in udienze che altrimenti si svolgerebbero senza la loro diretta interlocuzione. Solo così si potranno evitare spiacevoli decadenze e garantire che ogni fase del processo penale sia affrontata con la massima diligenza e consapevolezza delle regole.

Studio Legale Bianucci