La giustizia penale italiana è stata profondamente influenzata dal Decreto Legislativo n. 150 del 2020, meglio noto come Riforma Cartabia. Questa riforma ha introdotto significative modifiche al regime di procedibilità di numerosi reati, trasformando molti di essi da procedibili d'ufficio a procedibili a querela di parte. Tale cambiamento ha sollevato questioni complesse, soprattutto in merito alla gestione dei procedimenti già in corso o di situazioni in cui un reato, inizialmente procedibile a querela, dovesse successivamente rivelare circostanze aggravanti tali da renderlo nuovamente procedibile d'ufficio. È proprio su una di queste delicate questioni che si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28514, depositata il 4 agosto 2025, fornendo un chiarimento fondamentale per operatori del diritto e cittadini.
La Riforma Cartabia, con l'intento di deflazionare il carico giudiziario e di privilegiare la composizione stragiudiziale per reati di minore allarme sociale, ha esteso il catalogo dei reati procedibili solo a seguito di querela della persona offesa. Questo significa che, per una serie di fattispecie, l'azione penale non può essere avviata o proseguita se la vittima non manifesta espressamente la volontà di perseguire penalmente il responsabile, entro un termine perentorio di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p., richiamato dall'art. 85 del D.Lgs. 150/2020 per le norme transitorie). Tuttavia, alcuni reati, pur nella loro forma base procedibili a querela, diventano procedibili d'ufficio in presenza di specifiche circostanze aggravanti. La sentenza in esame si concentra proprio su questa dinamica, in particolare per il reato di furto (art. 624 c.p.), che nella sua forma semplice è divenuto procedibile a querela, ma torna procedibile d'ufficio se aggravato, ad esempio, ai sensi dell'art. 625 c.p.
Il caso giunto all'attenzione della Suprema Corte riguardava un imputato, P. R., accusato di furto di energia elettrica. Il reato di furto, come accennato, rientra tra quelli per cui la Riforma Cartabia ha previsto il passaggio al regime di procedibilità a querela. La questione cruciale era se il Pubblico Ministero (nella specie, il P.M. C. S.) potesse contestare un'aggravante – che rendeva il reato procedibile d'ufficio – anche qualora il termine per la proposizione della querela fosse già scaduto e la querela non fosse stata presentata. Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 18/10/2024, aveva evidentemente adottato una posizione diversa, poi annullata con rinvio dalla Cassazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28514 del 2025, ha affermato un principio di diritto di notevole importanza, che qui riportiamo:
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dalla cd. Riforma Cartabia - nella specie, furto di energia elettrica -, anche ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, al pubblico ministero è consentita la contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, in quanto l'esercizio di tale potere non prevede decadenze o limitazioni, neanche nel caso in cui l'elemento aggravatore sia emerso già prima dell'esercizio dell'azione penale.
Questa massima chiarisce in modo inequivocabile che il potere del Pubblico Ministero di contestare un'aggravante, che trasformi un reato da procedibile a querela in procedibile d'ufficio, non è soggetto a termini di decadenza. Ciò significa che, anche se la vittima non ha sporto querela entro i tre mesi previsti, e anche se l'aggravante era già nota prima dell'avvio dell'azione penale, il P.M. può comunque procedere alla contestazione suppletiva. La ragione di tale orientamento risiede nella natura stessa dell'aggravante che, modificando il regime di procedibilità, riconduce il reato nell'alveo dei fatti di maggiore gravità per i quali l'interesse pubblico alla repressione prevale sulla volontà del singolo.
La decisione della Cassazione si fonda sull'interpretazione sistematica delle norme processuali e sostanziali. Il codice di procedura penale, agli articoli 516 e 517, disciplina la possibilità per il pubblico ministero di modificare l'imputazione o contestare nuove circostanze aggravanti. Queste disposizioni non prevedono limiti temporali o preclusioni legate al regime di procedibilità originario del reato. La Suprema Corte ha dunque ribadito che il potere del P.M. di esercitare l'azione penale per reati procedibili d'ufficio è pieno e non può essere compresso da decadenze che riguardano la procedibilità a querela.
Le implicazioni di questa sentenza sono molteplici e significative:
È cruciale notare che la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale di Salerno, indicando che la questione dovrà essere riesaminata alla luce di questo principio. Ciò dimostra la volontà della Corte di garantire l'applicazione uniforme del diritto su tutto il territorio nazionale.
La sentenza n. 28514 del 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un punto fermo nel panorama della giustizia penale post-Riforma Cartabia. Essa chiarisce in maniera definitiva che l'emergere di un'aggravante che rende un reato procedibile d'ufficio permette al Pubblico Ministero di procedere, anche se il termine per la querela è scaduto. Questo principio bilancia l'esigenza di deflazione del sistema penale con la necessità irrinunciabile di perseguire i reati più gravi, garantendo che l'interesse pubblico alla giustizia non sia vanificato da mere preclusioni procedurali legate alla volontà della persona offesa per fattispecie di minor allarme. Per gli avvocati e i cittadini, questa pronuncia è un monito sull'importanza di valutare attentamente tutte le possibili implicazioni di un fatto reato e sulle dinamiche che possono influenzare la procedibilità, anche in fasi avanzate del procedimento.