Turbata Libertà del Procedimento di Scelta del Contraente: La Sentenza 24341 del 2025 e le Differenze tra Art. 353 e 353-bis c.p.

La trasparenza negli appalti pubblici è cruciale. La Sentenza della Cassazione n. 24341 del 2025 (dep. 02/07/2025), presieduta da A. C. e con Estensore P. D. G., offre chiarimenti fondamentali sulla distinzione tra il delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e quello di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.). Questa pronuncia, che ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 25/10/2024 per l'imputata M. F., è essenziale per comprendere le ricadute giuridiche e pratiche nel settore degli affidamenti pubblici.

Il Quadro Normativo: Art. 353 vs. Art. 353-bis c.p.

Entrambi gli articoli 353 e 353-bis del Codice Penale mirano a tutelare la regolarità delle procedure di scelta del contraente. L'art. 353 c.p. punisce condotte fraudolente che turbano la gara nella fase comparativa. L'art. 353-bis c.p., introdotto nel 2010, estende la tutela a condotte illecite che intervengono in fasi antecedenti o diverse dalla mera alterazione della gara, coprendo l'intero procedimento di scelta del contraente.

La Massima della Sentenza 24341/2025: Il Momento della Condotta Illecita

La Sentenza n. 24341 del 2025 delinea con precisione il confine tra le due fattispecie. La massima della Cassazione stabilisce:

Il delitto previsto dall'art. 353-bis cod. pen. si configura nel caso in cui la condotta volta a preferire uno dei possibili contraenti si realizza fin dalla predisposizione del bando di gara o dell'atto equipollente, a prescindere dalla effettiva incidenza che essa abbia sulla scelta del contraente o sulla correttezza della gara, mentre il delitto di cui all'art. 353 cod. pen. è configurabile solo qualora le condotte illecite siano realizzate dopo l'adozione del bando e alterino la procedura comparativa.

Questo passaggio è cruciale. La Cassazione chiarisce che l'art. 353-bis c.p. si applica quando l'illecito si manifesta già nella “predisposizione del bando di gara”, anche senza un impatto effettivo sull'esito finale. È un reato di pericolo. L'art. 353 c.p. richiede invece un'alterazione della “procedura comparativa” successiva all'adozione del bando. Questa distinzione temporale è la chiave di volta della pronuncia.

L'Estensione della Tutela Penale alle Fasi Preliminari

La sentenza 24341/2025 estende la tutela penale a monte, includendo condotte pre-gara quali:

  • Redazione di bandi con requisiti specifici per un solo operatore.
  • Criteri di valutazione "su misura" per privilegiare un'impresa.
  • Divulgazione anticipata di informazioni riservate.
  • Termini di presentazione delle offerte irragionevolmente brevi.

Questa interpretazione rafforza l'obbligo di imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione fin dall'ideazione dell'appalto, contrastando condizionamenti e favoritismi. È un monito per tutti i soggetti coinvolti.

Implicazioni e Tutela della Concorrenza

Le implicazioni di questa sentenza sono significative. Per i funzionari della Pubblica Amministrazione, essa impone maggiore rigore nella predisposizione dei bandi, richiedendo che ogni clausola sia oggettivamente giustificata. Per le imprese, offre un ulteriore strumento per denunciare illeciti che si manifestano in fasi preliminari. Questa decisione si allinea con i principi europei di trasparenza e concorrenza, rafforzando la legalità nel mercato unico.

Conclusioni: Più Rigore negli Appalti Pubblici

La Sentenza della Cassazione n. 24341 del 2025 è un punto fermo. Chiarisce la portata dell'art. 353-bis c.p., estendendo la tutela della legalità alle fasi iniziali di predisposizione del bando. L'enfasi sulla configurabilità del reato “a prescindere dalla effettiva incidenza” rafforza il carattere preventivo della norma. Per operatori e Pubbliche Amministrazioni, comprendere queste distinzioni è vitale. L'assistenza legale qualificata è indispensabile per garantire la correttezza delle procedure e prevenire illeciti, a beneficio dell'interesse pubblico e della leale concorrenza.

Studio Legale Bianucci