La sentenza n. 9906 depositata l’11 marzo 2025 dalla VI Sezione penale della Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema, cruciale in materia di responsabilità colposa, della prevedibilità dell’evento secondo un giudizio «ex ante». L’occasione è l’annullamento parziale con rinvio di una decisione della Corte d’Appello de L’Aquila, resa nei confronti di F. P. La pronuncia si inserisce in un percorso giurisprudenziale ormai ventennale che delimita il confine tra l’ordinaria diligenza richiesta all’agente e l’area del rischio non prevedibile, rilevante ai fini della colpa generica.
Il fulcro motivazionale della Cassazione risiede nel chiarire che la prevedibilità dell’evento colposo non coincide con la mera ipotesi astratta di un fatto già manifestatosi in passato, bensì richiede l’accertamento di una «probabilità statisticamente rilevante». Questo parametro, sottolinea la Corte, deve essere ricostruito alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili al momento della condotta, in ossequio a quanto stabilito dagl’artt. 40 e 43 c.p.
In tema di colpa generica, il giudizio di prevedibilità, da formulare con valutazione "ex ante", non consiste nelle possibilità di predizione di un tipo di evento che, verificatisi in passato, è suscettibile di replicarsi naturalisticamente, ma postula che quell'evento abbia una probabilità statisticamente rilevante di verificarsi, a tal fine essendo imprescindibile il riferimento alle conoscenze scientifiche nei domini di volta in volta implicati.
In altri termini, la colpa si configura solo quando l’agente, agendo con negligenza, imprudenza o imperizia, ometta di considerare un rischio che le evidenze scientifiche rendevano concretamente probabile. Viene così superata l’idea, talvolta affiorata in passato, di una responsabilità fondata su una prevedibilità meramente congetturale.
La Corte richiama un mosaico di precedenti – dalle Sezioni Unite n. 30328/2002 fino alle sentenze nn. 58349/2018, 16029/2019 e 35016/2024 – che hanno progressivamente affinato il parametro dell’id quod plerumque accidit secondo canoni probabilistici.
La sentenza in commento sintetizza tali approdi, evidenziando come la verifica «ex ante» debba ancorarsi a conoscenze accessibili all’agente medio diligente, evitando sia il senno di poi sia un eccessivo formalismo probabilistico che svuoti la colpa di efficacia preventiva.
La pronuncia interessa in particolare i settori medico-sanitario, edilizio e industriale, nei quali il rischio deve essere valutato secondo linee-guida e best practices. Per i difensori, diventa strategico procurarsi perizie che attestino la reale conoscibilità del rischio al momento del fatto. Dal lato delle imprese, è imprescindibile adottare modelli organizzativi che integrino l’aggiornamento continuo delle conoscenze tecniche.
Con la sentenza n. 9906/2024 la Cassazione ribadisce che la colpa generica presuppone un evento non solo astrattamente immaginabile, ma concretamente probabile secondo dati scientifici disponibili prima della condotta. Il principio rafforza la funzione preventiva del diritto penale: non si sanziona l’imponderabile, bensì l’omessa considerazione di rischi statisticamente rilevanti. Una bussola indispensabile per professionisti, aziende e giuristi che operano in contesti ad alta tecnicità.