La sentenza n. 13269 depositata il 4 aprile 2025 (pronuncia del 1° luglio 2024) della Corte di Cassazione penale segna un passaggio rilevante nell’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali ex d.lgs. 159/2011. Il Supremo Collegio, annullando con rinvio il decreto della Corte d’Appello di Bologna, interviene sul delicato equilibrio fra esigenza di tutela della sicurezza pubblica e garanzie individuali, imponendo al giudice di merito un onere di motivazione «tanto più rigoroso» quando il soggetto non sia mai stato condannato e i fatti su cui si fonda la pericolosità si siano conclusi con archiviazione. Vediamo perché la decisione merita attenzione.
Il caso riguarda S. C., colpito da misure di prevenzione malgrado un precedente procedimento penale terminato con archiviazione. La Cassazione ricorda che l’art. 1 lett. b) e l’art. 4 del Codice antimafia permettono di qualificare una persona come "socialmente pericolosa" anche se priva di condanne, purché il giudice svolga una autonoma e completa valutazione dei fatti.
Tuttavia, la Corte sottolinea che quanto più l’esito del procedimento penale è favorevole all’interessato (proscioglimento, archiviazione, assoluzione), tanto maggiore deve essere la cura nell’esporre:
In tema di misure di prevenzione, l'inquadramento del preposto in uno dei profili di pericolosità soggettiva può essere fondato anche sulla autonoma valutazione di fatti oggetto di procedimenti penali non definiti con sentenza di condanna, purché, in tal caso, l'accertamento della sussistenza dei presupposti della misura sia svolto con tanto più rigore quanto più l'esito del procedimento penale sia stato favorevole al preposto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio un decreto applicativo di misure di prevenzione personali e patrimoniali, motivato in riferimento a fatti oggetto di un procedimento penale in cui la posizione del preposto era stata definita con provvedimento di archiviazione, in quanto non teneva conto delle ragioni per le quali gli elementi raccolti non erano stati ritenuti neppure sufficienti ad esercitare l'azione penale nei suoi confronti).
La massima sintetizza il principio di diritto: l’archiviazione non sterilizza automaticamente i fatti, ma ne impone un vaglio più stringente. È un punto di equilibrio fra la presunzione d’innocenza (art. 48 Carta di Nizza, art. 6 CEDU) e la funzione preventiva, che si regge su uno standard probatorio meno gravoso di quello penale. Il messaggio è chiaro: senza una motivazione puntuale che spieghi perché gli stessi elementi giudicati non sufficienti per l’imputazione divengano convincenti nel procedimento di prevenzione, la misura va annullata.
L’obbligo di motivazione rafforzata trova fondamento negli artt. 16 e 24 d.lgs. 159/2011, nonché negli artt. 111 Cost. e 125 c.p.p. In linea con precedenti come Cass. n. 24707/2018 e n. 15704/2023, la Suprema Corte ribadisce che la discrezionalità del giudice non è mai arbitrio: occorre una vera “doppia verifica” della pericolosità, tenendo conto di:
Il rinvio alla Corte d’Appello costringerà quindi i giudici bolognesi a riesaminare in dettaglio le motivazioni di archiviazione: ciò rappresenta un monito per tutti i tribunali che si occupano di prevenzione, chiamati a distinguere tra sospetto generico e prova qualificata.
La sentenza n. 13269/2024 offre un’importante tutela processuale alle persone destinatarie di misure di prevenzione: non basta più richiamare «cumulo di indizi» o "pregiudizi penali". Occorre illustrare con precisione perché, nonostante l’archiviazione, sussista una pericolosità attuale e concreta. Per la difesa, si aprono spazi per contestare il difetto di motivazione, invocando il principio di stretta interpretazione delle norme limitative della libertà personale.
Allo stesso tempo, la pronuncia non svuota la funzione delle misure: il giudice può comunque valutare fatti non oggetto di condanna, ma solo a fronte di una motivazione robusta e trasparente. Una linea che potrà rendere le decisioni più prevedibili e coerenti con gli standard costituzionali ed europei, garantendo sicurezza pubblica e tutela dei diritti fondamentali.