Accertamento dell'invalidità e aggravamento della patologia: l'onere della prova nell'Ordinanza n. 27354/2025

Nel complicato iter per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali legate all'invalidità civile, il ricorso all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO) ex art. 445-bis c.p.c. rappresenta un passaggio cruciale. Spesso, nel corso del giudizio di opposizione, il cittadino lamenta un peggioramento delle proprie condizioni di salute, invocando l'applicazione dell'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Tuttavia, per ottenere la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.), non basta semplicemente depositare nuovi certificati medici. La Corte di Cassazione, con l'importante ordinanza n. 27354 del 13 ottobre 2025, ha tracciato confini ben precisi in merito agli oneri che gravano sul ricorrente.

Il caso e la decisione della Suprema Corte

La vicenda trae origine dall'opposizione proposta da P. F. contro I. C. L. avverso le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo. Il ricorrente lamentava un aggravamento del proprio quadro patologico, producendo documentazione medica a supporto, ma senza specificare l'impatto concreto delle nuove infermità sul requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta. Il Tribunale di Napoli Nord rigettava il ricorso, decisione poi confermata definitivamente dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.

I giudici di legittimità hanno colto l'occasione per ribadire un principio fondamentale: la tutela previdenziale non può basarsi su mere allegazioni generiche. Chi richiede la rinnovazione delle indagini peritali deve fornire al giudice elementi chiari, univoci e decisivi.

L'onere di allegazione e prova per la nuova C.T.U.

Per comprendere appieno la portata di questa pronuncia, è utile analizzare la massima ufficiale espressa dagli Ermellini:

La parte che, introducendo il giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., richieda una nuova consulenza tecnica d'ufficio, ai fini dell'accertamento ex art. 149 disp. att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia e delle nuove infermità sopravvenute, ha l'onere di allegarne specificamente e provarne l'esistenza nonché la determinante rilevanza, in modo da rendere palese la decisività dei fatti dedotti rispetto all'accoglimento della domanda proposta.

Questa massima evidenzia come il processo civile non consenta esplorazioni immotivate. Se il ricorrente intende far valere l'aggravamento sopravvenuto in corso di causa (come consentito dall'art. 149 disp. att. c.p.c.), deve adempiere a un triplice dovere:

  • Allegazione specifica: indicare esattamente quali siano le nuove patologie o l'evoluzione di quelle esistenti;
  • Prova dell'esistenza: produrre documentazione medica idonea e temporalmente rilevante;
  • Dimostrazione della rilevanza: spiegare in che modo tali modifiche cliniche incidano sulla percentuale di invalidità o sulla capacità lavorativa, determinando il superamento della soglia di legge per la prestazione ambita.

Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a depositare certificati medici senza illustrare il nesso di causa e l'effettivo impatto invalidante rispetto al quadro già valutato dal primo consulente d'ufficio.

Conclusioni

La pronuncia della Cassazione con l'ordinanza n. 27354/2025 lancia un chiaro monito a professionisti e assistiti. Nelle cause di previdenza e assistenza sociale, la produzione documentale deve essere sempre accompagnata da una solida difesa tecnica che illustri scientificamente e giuridicamente il mutamento del quadro clinico. Affidarsi alla speranza che il C.T.U. scopra l'invalidità esaminando faldoni di analisi non è una strategia processuale vincente. Solo una condotta processuale rigorosa e l'adempimento puntuale dell'onere probatorio possono garantire la tutela dei diritti dei cittadini più fragili.

Studio Legale Bianucci