Liquidazione delle spese giudiziali: l'obbligo di specificazione per fasi nella Cassazione n. 28631/2025

Quando si affronta una causa legale, la determinazione delle spese di lite rappresenta un momento cruciale che richiede precisione, trasparenza e rigore metodologico. La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 28631 del 29 ottobre 2025, è tornata a fare chiarezza su un principio fondamentale per la tutela delle parti e per la correttezza dell'operato dei giudici di merito: l'obbligo di liquidare i compensi professionali distinguendo analiticamente ciascuna fase del giudizio, evitando cumuli forfettari che impediscano la verifica dei parametri di legge.

Il caso concreto e la decisione della Suprema Corte

Il contenzioso trae origine da una controversia in materia previdenziale che ha visto contrapposti I. (rappresentata da C. P.) e F. Il Tribunale di Catania, in sede di merito, aveva proceduto a una liquidazione complessiva e cumulativa delle spese di lite, accorpando la fase dell'accertamento tecnico preventivo (a.t.p.) ex art. 445-bis c.p.c. e la successiva fase del giudizio di opposizione. Questa modalità di calcolo ha determinato una liquidazione globale superiore ai massimi tariffari consentiti, senza consentire un controllo analitico sulle singole voci di spesa.

La Sezione Lavoro della Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza con rinvio e ribadendo che la determinazione delle spese non può prescindere da una scomposizione per singole fasi processuali, così come previsto dal d.m. n. 55 del 2014.

Il principio della liquidazione per fasi e la trasparenza tariffaria

Il decreto ministeriale n. 55 del 2014 stabilisce parametri precisi per la determinazione dei compensi degli avvocati, strutturandoli in relazione alle diverse fasi in cui si articola il processo. Secondo gli Ermellini, la determinazione cumulativa non è ammissibile poiché impedisce il controllo di legalità sulle tariffe applicate. La liquidazione deve quindi essere distinta e specificata per le seguenti fasi:

  • Fase di studio della controversia;
  • Fase introduttiva del giudizio;
  • Fase istruttoria e/o di trattazione;
  • Fase decisionale.

Nel caso dell'a.t.p. previdenziale, la fase di istruzione preventiva e l'eventuale successivo giudizio di opposizione costituiscono momenti procedurali autonomi che richiedono una liquidazione distinta delle spese, onde evitare decisioni arbitrarie o violazioni dei limiti edittali.

La massima della Corte di Cassazione

In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi secondo il d.m. n. 55 del 2014 dev'essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle.

Questo principio, espresso chiaramente nell'ordinanza n. 28631/2025, si pone in linea con i precedenti orientamenti della Corte (come la sentenza n. 19482 del 2018). Il commento a questa massima evidenzia come il diritto alla trasparenza nella liquidazione delle spese non sia un mero adempimento formale, ma una garanzia sostanziale per il cittadino e per i professionisti coinvolti. Solo attraverso una scomposizione analitica è possibile verificare se il giudice abbia rispettato i minimi e i massimi tariffari previsti dalla legge.

Conclusioni

La pronuncia della Cassazione riafferma l'importanza del rigore metodologico nella liquidazione delle spese processuali. Per i cittadini e per gli operatori del diritto, questa ordinanza rappresenta un'importante tutela contro decisioni cumulative che rischiano di tradursi in una liquidazione sproporzionata o non verificabile. La trasparenza tariffaria resta, dunque, un pilastro irrinunciabile del giusto processo.

Studio Legale Bianucci