Nel complesso panorama del diritto civile, la valutazione del danno biologico rappresenta uno degli aspetti più delicati e spesso controversi. La Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 15444 del 10 giugno 2025, ha offerto un importante chiarimento sui limiti della prova testimoniale in materia, ribadendo la centralità dell'obiettività medico-legale. Questa pronuncia, che vede come Presidente G. T. e come Estensore M. G., è di fondamentale importanza per tutti coloro che si trovano a gestire o a subire un procedimento di risarcimento danni, in particolare per lesioni personali.
Il caso giunto all'attenzione della Suprema Corte riguardava un contenzioso tra A. (rappresentato dall'Avv. F. V.) e I. (rappresentato dall'Avv. V. P.), in cui la Corte d'Appello di Milano, con decisione del 13 dicembre 2022, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di un risarcimento. La questione verteva sulla possibilità per il danneggiato di provare, tramite testimoni, la ricorrenza di uno stato patologico (nella specie, attacchi di panico) non riscontrato dalla consulenza tecnica d'ufficio (CTU) medico-legale. La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità di tale approccio probatorio.
La Suprema Corte, con l'ordinanza in esame, ha riaffermato un principio consolidato ma spesso messo in discussione nella pratica forense. Il danno biologico, come definito dall'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), è la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente dalla capacità di produrre reddito. Questo implica che la sua esistenza e la sua entità devono essere oggettivamente riscontrabili attraverso metodologie scientifiche proprie della medicina legale. Non è sufficiente una mera percezione soggettiva del danneggiato o di terzi.
Ai fini del risarcimento del danno biologico ex art. 139 c.ass. occorre una obiettività medico legale, sicché il danneggiato non può dare prova, a mezzo testimoni, della ricorrenza di uno stato patologico diverso ed ulteriore rispetto a quello accertato dal CTU. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la danneggiata potesse provare per testimoni di soffrire di attacchi di panico, patologia non emergente dalla consulenza).
Questa massima cristallizza un concetto fondamentale: la prova testimoniale non può supplire alla mancanza di un riscontro medico-legale oggettivo. Nel caso specifico, la danneggiata aveva tentato di dimostrare la presenza di attacchi di panico attraverso testimonianze, una patologia che la consulenza tecnica d'ufficio non aveva rilevato. La Cassazione ha condiviso la decisione di merito, sottolineando che un testimone, per quanto vicino al danneggiato, non possiede le competenze scientifiche per diagnosticare una patologia o per contraddire le conclusioni di un esperto medico-legale che ha operato sulla base di esami obiettivi e protocolli scientifici. La funzione del testimone è quella di riferire fatti, non di formulare diagnosi o accertamenti tecnici.
L'ordinanza n. 15444/2025 ha importanti ricadute pratiche per chiunque intenda chiedere il risarcimento del danno biologico. Ecco alcuni punti chiave:
L'Ordinanza n. 15444 del 2025 della Corte di Cassazione rafforza la tutela dell'integrità del sistema risarcitorio, ponendo l'accento sulla necessità di un approccio rigoroso e scientificamente fondato nell'accertamento del danno biologico. Non si tratta di sminuire la sofferenza soggettiva del danneggiato, ma di garantire che il risarcimento sia ancorato a parametri oggettivi e verificabili. Questo principio è volto a prevenire abusi e a garantire che la compensazione sia proporzionata all'effettivo pregiudizio medico-legale subito. Per i danneggiati, il messaggio è chiaro: la strada per ottenere giustizia passa attraverso una solida prova medica e un'assistenza legale qualificata.