Il mondo delle assicurazioni, in particolare quello della responsabilità civile, è costantemente sotto la lente d'ingrandimento della giurisprudenza. Le clausole “claims made”, che definiscono il momento della copertura, sono tra gli elementi più dibattuti. L'Ordinanza n. 15447, pronunciata dalla Corte di Cassazione il 10 giugno 2025 (Presidente T. G., Estensore G. M.), offre un chiarimento fondamentale sulla validità di tali contratti, specialmente quando manca la cosiddetta “sunset clause”.
La pronuncia, originata dal contenzioso tra A. G. e G., ha cassato e deciso nel merito una sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 13 giugno 2022. La questione centrale è la compatibilità delle clausole claims made con il requisito della causa concreta del contratto, un tema cruciale per professionisti e assicurati.
Per comprendere l'Ordinanza, è utile distinguere le tipologie di clausole "claims made". A differenza delle polizze "loss occurrence", che coprono eventi accaduti durante la validità della polizza, le claims made si focalizzano sulla data della richiesta di risarcimento.
L'Ordinanza n. 15447/2025 si concentra sulla claims made impura, affermando che la sua validità non è automaticamente compromessa dall'assenza di una "sunset clause".
Il principio chiave enunciato dalla Suprema Corte è il seguente:
In tema di assicurazione della responsabilità civile, in presenza di una clausola claims made impura - che estende la garanzia ai comportamenti dell'assicurato antecedenti alla data della stipulazione del contratto purché le richieste risarcitorie siano formulate durante la vigenza della polizza - la mancata previsione di una c.d. sunset clause - che garantisce l'assicurato anche per le denunce pervenute per un periodo successivo alla scadenza del contratto - non rende di per sé nullo il contratto per difetto di causa concreta.
Questa massima è dirimente: la semplice assenza di una "sunset clause" – che estenderebbe la copertura per richieste future relative a fatti avvenuti durante la polizza – non invalida automaticamente il contratto di assicurazione per "difetto di causa concreta". La causa concreta, richiamata dagli articoli 1322 e 1419 del Codice Civile, è la funzione economico-individuale che le parti intendono realizzare. La Cassazione, in linea con precedenti orientamenti (cfr. N. 6490 del 2024), evidenzia che la validità va valutata nel contesto complessivo del contratto, considerando l'equilibrio degli interessi e la meritevolezza di tutela dell'assetto pattuito.
La "sunset clause" è una previsione che estende la copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate dopo la scadenza della polizza, purché relative a fatti illeciti verificatisi durante la validità del contratto. La sua funzione è chiara: proteggere l'assicurato da pretese che possono emergere anche a distanza di tempo dalla cessazione della polizza.
Pur ricordando che la Legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) impone la "sunset clause" per le polizze sanitarie (art. 11), l'Ordinanza n. 15447/2025 chiarisce che la sua assenza in altri settori non comporta una nullità automatica. Le parti, esercitando l'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.), possono legittimamente scegliere di non includerla, purché il contratto mantenga la sua essenziale funzione assicurativa e non risulti privo di significato economico.
L'Ordinanza n. 15447/2025 della Corte di Cassazione fornisce un'importante guida interpretativa. La validità delle clausole claims made non è rigidamente legata alla presenza della sunset clause, ma richiede un'attenta valutazione della causa concreta e del bilanciamento degli interessi contrattuali. Non si tratta di nullità automatica, bensì della ricerca di un "giusto equilibrio" tra le parti.
Per gli assicurati, è cruciale leggere con attenzione le condizioni di polizza e avvalersi di una consulenza legale qualificata per assicurarsi che la copertura sia adeguata alle proprie esigenze. Per le compagnie, la pronuncia ribadisce l'importanza della trasparenza e della chiarezza contrattuale, elementi fondamentali per un rapporto di fiducia e per prevenire futuri contenziosi. In sintesi, le clausole claims made rimangono strumenti validi, a condizione che siano inserite in un quadro che garantisca l'effettiva funzione di protezione del rischio assicurato.