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L'accesso alle prestazioni assistenziali, come la pensione sociale, è spesso subordinato al possesso di determinati requisiti reddituali. Questi limiti sono stabiliti dalla legge per garantire che il sostegno sia indirizzato a chi ne ha effettivamente bisogno. Tuttavia, la determinazione precisa di quali redditi debbano essere computati può generare incertezze e contenziosi. È in questo contesto che si inserisce la recente e significativa Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16006 del 15 giugno 2025, che offre chiarimenti fondamentali sulla rilevanza dei fabbricati non locati ai fini del calcolo del reddito per la pensione sociale.

La Suprema Corte, con la pronuncia del Presidente F. G. e del relatore R. R., ha affrontato un tema di grande attualità, chiarendo un aspetto cruciale che impatta direttamente sulla vita di molti cittadini.

Il Requisito Reddituale per la Pensione Sociale: Il Quadro Normativo

La pensione sociale e l’assegno sociale sono prestazioni assistenziali distinte. Come precisa l’INPS, dal 1° gennaio 1996 l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale per le nuove domande; la pensione sociale continua a essere corrisposta ai titolari rientranti nel precedente regime. I requisiti e i redditi rilevanti devono quindi essere individuati in relazione alla specifica prestazione. La massima qui commentata richiama gli artt. 26 della legge n. 153/1969, 12 e 19 della legge n. 118/1971 e 3, comma 6, della legge n. 335/1995.

Queste disposizioni stabiliscono che, per accedere alla prestazione, è necessario rispettare specifici limiti di reddito. La questione centrale che spesso emerge è: quali voci di reddito devono essere incluse nel computo? In particolare, si è dibattuto a lungo sulla rilevanza dei redditi derivanti da fabbricati ad uso abitativo che non sono locati, ovvero che non producono un canone di affitto diretto.

La Decisione della Suprema Corte: L'Ordinanza n. 16006 del 2025

Nel caso esaminato, la sezione lavoro della Cassazione ha cassato con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Roma del 2 ottobre 2019. L'Ordinanza n. 16006 del 2025 interviene proprio per definire con precisione il perimetro del reddito da considerare. La massima estratta dalla sentenza è estremamente chiara e rappresenta un punto fermo:

Al fine di determinare il limite di reddito per l'accesso alla pensione sociale, ai sensi degli artt. 26 della l. n. 153 del 1969, 12 e 19 della l. n. 118 del 1971 e 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, rileva il reddito imponibile ai fini Irpef, nel cui conteggio rientra anche quello derivante da fabbricati ad uso abitativo non locati, diversi dall'immobile adibito ad abitazione principale, considerato che solo per quest'ultimo opera la deroga stabilita dall'art. 26 della l. n. 153 del 1969 e che le somme corrisposte a titolo di IMU non sono, in via generale, deducibili dall'IRPEF, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Questa statuizione è di fondamentale importanza. La Cassazione chiarisce che il reddito da considerare è quello imponibile ai fini IRPEF. All'interno di questo conteggio, devono essere inclusi anche i redditi derivanti da fabbricati ad uso abitativo che non sono affittati, purché non si tratti dell'abitazione principale del richiedente. La distinzione è cruciale: l'abitazione principale gode di una deroga specifica, come previsto dall'art. 26 della L. n. 153 del 1969, e il suo valore non incide sul calcolo. Il principio riportato riguarda il reddito dei fabbricati abitativi non locati nella fattispecie esaminata. Non va trasformato in una regola fiscale universale riferita a qualsiasi immobile o esteso automaticamente a ogni prestazione assistenziale.

Un ulteriore aspetto sottolineato dalla Corte riguarda l'IMU (Imposta Municipale Unica). Le somme versate a titolo di IMU, in via generale, non sono deducibili dall'IRPEF, come stabilito dall'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986. Questo significa che il fatto di pagare l'IMU su un immobile non locato non ne consente la 'sottrazione' dal reddito imponibile IRPEF, rafforzando la tesi dell'inclusione di tali redditi nel calcolo per la pensione sociale. La Corte, con l'ordinanza n. 16006 del 2025, ha quindi cassato la precedente decisione della Corte d'Appello di Roma, rinviando gli atti per un nuovo esame che tenga conto di questi principi.

Le Implicazioni Pratiche e la Tutela del Richiedente

La pronuncia fornisce un criterio da leggere insieme alla disciplina della prestazione e al periodo cui si riferisce la richiesta. È essenziale essere consapevoli di questa interpretazione per evitare spiacevoli sorprese o la revoca della prestazione. Le implicazioni pratiche possono essere riassunte come segue:

  • **Inclusione dei Fabbricati non Locati:** La massima include il reddito derivante dai fabbricati abitativi non locati, diversi dall’abitazione principale, nel limite reddituale della prestazione esaminata. Non dispone di sommare al reddito il valore patrimoniale catastale dell’immobile.
  • **Non Deducibilità dell'IMU:** Il pagamento dell'IMU su questi immobili non consente di dedurre tale imposta dal reddito imponibile IRPEF, mantenendo inalterato il reddito da considerare.
  • **Importanza della Dichiarazione:** È fondamentale dichiarare correttamente tutti i redditi, inclusi quelli derivanti da tali fabbricati, per evitare contestazioni da parte dell'INPS.
  • **Consulenza Legale:** In caso di dubbi o situazioni complesse, è sempre consigliabile rivolgersi a professionisti del diritto previdenziale per una valutazione accurata della propria posizione.

Conclusioni

L'Ordinanza n. 16006 del 15 giugno 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un chiarimento giurisprudenziale su una questione di grande rilevanza nel campo delle prestazioni assistenziali. La decisione riguarda il reddito dei fabbricati abitativi non locati e la deroga per l’abitazione principale nella fattispecie esaminata. Per una domanda concreta occorre distinguere pensione sociale e assegno sociale e verificare la disciplina reddituale applicabile. Questa pronuncia offre maggiore certezza giuridica, ma al contempo impone ai richiedenti una scrupolosa attenzione nella dichiarazione dei propri beni immobiliari per assicurarsi l'accesso ai diritti previdenziali e assistenziali.

Fonti: Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 16006/2025, Rv. 675646-01, rassegna ufficiale, pp. 126-127; INPS, pensione sociale e passaggio all’assegno sociale.

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