La Competenza Territoriale nel Concordato Preventivo: Il Chiarimento Cruciale della Sentenza n. 9371 del 2025

Il diritto della crisi d'impresa è in costante evoluzione. La Sentenza n. 9371 del 09/04/2025 della Corte di Cassazione apporta un chiarimento significativo in materia di concordato preventivo, focalizzandosi sulla competenza territoriale. Questa decisione, scaturita dal ricorso di A. L. contro B. e che ha rigettato la pronuncia del Tribunale di Roma, offre un'interpretazione autorevole per imprese e operatori del diritto, definendo con precisione il momento in cui il giudice può rilevare d'ufficio l'incompetenza.

Il Concordato Preventivo: Strumento e Rilevanza

Il concordato preventivo, regolato dal D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - CCII), è uno strumento essenziale per consentire alle imprese in crisi di ristrutturare i debiti ed evitare la liquidazione. La procedura richiede proposta, piano e documentazione dettagliata. L'individuazione del tribunale competente è un presupposto irrinunciabile, ma la tempistica del rilievo d'ufficio di tale incompetenza ha generato incertezze, ora risolte dalla Cassazione.

Il Momento del Rilievo d'Ufficio dell'Incompetenza

L'art. 27 del D.Lgs. n. 14 del 2019 disciplina la competenza territoriale per il concordato. La questione centrale, affrontata dalla Suprema Corte, riguarda il termine entro cui il giudice può, di propria iniziativa, sollevare un'eccezione di incompetenza. Questo aspetto è cruciale per la celerità e la certezza delle procedure. La sentenza n. 9371 del 2025 fornisce una risposta definitiva, ancorando tale termine a un momento processuale ben definito, in linea con i principi di economia processuale e lealtà.

In tema di concordato preventivo ordinario e con riserva, il termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale ex art. 27 del d.lgs. n. 14 del 2019 va individuato nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per compiere tale valutazione e, dunque, quando vi sia l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 3 del citato decreto, coincidente con il momento deliberativo dell'ammissione o non ammissione alla procedura pattizia di regolamento della crisi aziendale.

La Cassazione stabilisce che il giudice può rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale solo quando ha a disposizione l'intera documentazione prevista dall'art. 39, commi 1, 2 e 3 del CCII. Questo momento coincide con la fase deliberativa di ammissione o non ammissione al concordato. Non è una facoltà esercitabile in qualsiasi fase, ma solo quando il quadro istruttorio è completo. Tale interpretazione garantisce che l'eccezione non venga sollevata prematuramente, evitando ritardi, ma nemmeno troppo tardi, pregiudicando la regolarità della procedura. La sentenza sottolinea l'importanza di una completa allegazione documentale, che include:

  • Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
  • Elenco dei creditori con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione.
  • Documentazione fiscale degli ultimi tre esercizi.

Questo approccio, che si rifà a principi del Codice di Procedura Civile (artt. 5 e 38) e si pone in continuità con precedenti giurisprudenziali (come la Sentenza n. 907 del 2017), mira a bilanciare l'esigenza di una corretta individuazione del foro con la necessità di non ostacolare il percorso di risanamento dell'impresa.

Conclusioni

La Sentenza n. 9371 del 2025 della Cassazione è un punto fermo nella giurisprudenza concorsuale. Fissando il momento del rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale nel concordato preventivo, essa apporta maggiore certezza giuridica e favorisce una gestione più efficiente delle crisi d'impresa. Per professionisti e aziende, ciò significa maggiore consapevolezza dell'importanza di una preparazione documentale scrupolosa e tempestiva, presupposto indispensabile per il corretto avvio e svolgimento di queste delicate procedure.

Studio Legale Bianucci