Trattenimento Amministrativo Stranieri: L'Onere della Prova della Delega Questorile nella Sentenza n. 23934/2025

La questione del trattenimento amministrativo delle persone straniere è un tema di grande rilevanza nel panorama giuridico italiano, che incrocia il diritto amministrativo, la sicurezza pubblica e i diritti fondamentali dell'individuo. In questo contesto, la recente Sentenza n. 23934, depositata il 26 giugno 2025 dalla Corte di Cassazione (Presidente D. M. G., Estensore T. G.), apporta importanti chiarimenti in merito all'onere della prova in caso di contestazione della legittimità di un provvedimento di proroga del trattenimento.

Il Contesto Normativo del Trattenimento Amministrativo

Il trattenimento amministrativo degli stranieri è una misura restrittiva della libertà personale, prevista dall'ordinamento italiano per specifiche finalità, come l'identificazione o l'espulsione, e disciplinata principalmente dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione), in particolare dall'articolo 14. Tale misura è stata oggetto di recenti modifiche legislative, in particolare con il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187. L'esecuzione di tali provvedimenti, inclusa la loro proroga, è di competenza delle Questure, spesso tramite funzionari delegati.

La Questione Cruciale: La Delega e l'Onere della Prova

La pronuncia della Cassazione nasce da una fattispecie in cui il difensore di un soggetto trattenuto, R. P.M. C. F., aveva eccepito l'illegittimità del provvedimento di proroga del trattenimento per l'assenza della delega in capo al funzionario (un sostituto commissario) che aveva sottoscritto la richiesta di proroga, diverso dal Questore. Il Giudice di Pace di Trapani, in data 30 maggio 2025, aveva omesso di pronunciarsi su tale eccezione, portando all'annullamento con rinvio della decisione da parte della Cassazione. La questione centrale verteva, quindi, su chi dovesse dimostrare l'esistenza o l'assenza di tale delega, configurandosi come la prova di un cosiddetto “fatto negativo”.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il soggetto trattenuto che deduca l'illegittimità del provvedimento di proroga ex art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per insussistenza della delega in capo al funzionario firmatario diverso dal questore, ha l'onere di provare detto fatto negativo, sicché, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente attestazione da parte dell'amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori presso l'amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta. (Fattispecie relativa all'annullamento con rinvio del decreto di proroga del trattenimento che aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione con la quale il difensore aveva dedotto l'assenza in atti della delega questorile in favore del sostituto commissario che aveva sottoscritto la richiesta di proroga).

La massima della sentenza chiarisce un principio fondamentale dell'onere della prova, richiamato anche dall'articolo 2697 del Codice Civile, sebbene in un contesto amministrativo e con profonde implicazioni per la libertà personale, tutelata dagli articoli 13 della Costituzione e 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Cassazione stabilisce che spetta al soggetto trattenuto, o al suo difensore, dimostrare l'assenza della delega. Tuttavia, riconoscendo la difficoltà di provare un

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