La Cassazione sulla Testimonianza Doppiamente "De Relato": Valore Indiziario e Necessità di Riscontri (Sentenza n. 25349 del 2025)

Il sistema giudiziario italiano, e in particolare quello penale, è fondato sulla ricerca della verità processuale attraverso l'accurata valutazione delle prove. Tra queste, la testimonianza riveste un ruolo centrale, rappresentando spesso la "voce" dei fatti. Tuttavia, la sua natura può variare notevolmente, distinguendosi tra testimonianza diretta – quella resa da chi ha percepito personalmente i fatti – e testimonianza indiretta, o "de relato", ovvero quella di chi riferisce fatti appresi da altri. Ma cosa succede quando questa catena di informazioni si allunga ulteriormente, trasformandosi in una testimonianza "doppiamente de relato"? La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 25349 del 2025, ha fornito importanti chiarimenti su questo delicato aspetto, ribadendo un principio fondamentale per la tutela delle garanzie processuali.

La Catena della Testimonianza: Dal "De Relato" al "Doppiamente De Relato"

Il Codice di Procedura Penale italiano dedica ampio spazio alla disciplina della testimonianza, con particolare attenzione all'articolo 195 c.p.p., che regola la testimonianza indiretta. Questa norma stabilisce che, se un testimone riferisce fatti appresi da altre persone, il giudice può disporre che queste ultime siano chiamate a deporre. L'obiettivo è chiaro: privilegiare la fonte diretta, quella più vicina al fatto, per assicurare la maggiore affidabilità possibile della prova. Il problema si complica, tuttavia, quando la fonte del testimone ha a sua volta appreso i fatti da un'ulteriore persona. È in questo scenario che si inseriscono le dichiarazioni "doppiamente de relato", ovvero testimonianze che riportano non solo ciò che è stato raccontato da altri, ma ciò che è stato raccontato da altri che a loro volta hanno riferito fatti appresi da terzi. Una sorta di "passaparola" a più livelli, la cui affidabilità probatoria è, comprensibilmente, messa a dura prova.

La Massima della Cassazione: Un Limite alla Prova Diretta

La sentenza n. 25349 del 2025 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con Presidente G. V. e Estensore G. A., interviene proprio su questa tematica, annullando in parte con rinvio una precedente decisione della Corte d'Appello di Catania. La pronuncia è di particolare rilevanza perché fissa paletti precisi sulla valutazione di tali dichiarazioni. La massima recita:

In tema di testimonianza indiretta, le dichiarazioni doppiamente "de relato", che riportano circostanze la cui fonte dichiarativa abbia appreso, a sua volta, "de relato", non costituiscono prova diretta ma meri indizi, in grado di fondare la dichiarazione di colpevolezza solo se corredati da altri elementi idonei ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Questa affermazione è di capitale importanza. La Suprema Corte chiarisce che le dichiarazioni doppiamente "de relato" non possono essere considerate alla stregua di una prova diretta, bensì assumono la natura di semplici indizi. Ciò significa che, di per sé, non sono sufficienti a fondare una dichiarazione di colpevolezza. La loro valenza è subordinata alla presenza di ulteriori elementi di prova che le corroborino. Questo principio si traduce in alcune implicazioni fondamentali:

  • **Natura indiziaria:** Le dichiarazioni "doppiamente de relato" non hanno valore di prova piena, ma solo di indizio.
  • **Necessità di riscontri:** Per poter essere utilizzate a fini probatori, devono essere supportate da altri elementi idonei.
  • **Standard probatorio:** Tali riscontri devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p., ovvero devono essere gravi, precisi e concordanti.
  • **Garanzia per l'imputato:** Si evita che una condanna possa basarsi esclusivamente su informazioni di "terza mano", potenzialmente distorte o imprecise.

Il Ruolo dell'Art. 192 c.p.p. e la Necessità di Riscontri

Il richiamo all'articolo 192, comma 2, del Codice di Procedura Penale è cruciale. Questa norma stabilisce che "l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti". Nel contesto delle dichiarazioni doppiamente "de relato", ciò significa che gli indizi derivanti da tali testimonianze devono essere verificati e confermati da altri elementi probatori che ne attestino l'attendibilità e la coerenza con il quadro complessivo. Senza questi riscontri, la dichiarazione "doppiamente de relato" rimane un elemento debole, insufficiente a sostenere un'accusa. La cautela della Corte è motivata dalla consapevolezza che ogni passaggio nella catena di trasmissione di un'informazione aumenta il rischio di alterazioni, malintesi o anche di volontarie manipolazioni. Garantire che la verità processuale sia fondata su elementi solidi e verificabili è un pilastro dello Stato di diritto e del principio del giusto processo, come sancito anche dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

Conclusioni: Un Faro per la Giustizia Penale

La sentenza n. 25349 del 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un importante orientamento per gli operatori del diritto. Essa rafforza le garanzie per l'imputato G. G. e per tutti i soggetti coinvolti in procedimenti penali, sottolineando la necessità di un approccio rigoroso e critico nella valutazione delle prove. La distinzione tra prova diretta e indizio, e la conseguente esigenza di riscontri qualificati per questi ultimi, è un caposaldo del nostro sistema probatorio. Avvocati, Pubblici Ministeri e giudici dovranno continuare a prestare la massima attenzione alla provenienza e alla solidità delle fonti testimoniali, specialmente quando queste si presentano nella forma complessa e potenzialmente fragile delle dichiarazioni "doppiamente de relato". Solo così sarà possibile assicurare che ogni decisione giudiziaria sia fondata su un quadro probatorio robusto e inequivocabile, tutelando al contempo la ricerca della verità e i diritti fondamentali dell'individuo.

Studio Legale Bianucci