Le indagini preliminari sono una fase cruciale del processo penale per la raccolta di elementi probatori. La tutela dei diritti dell'indagato è fondamentale, e l'informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.) ne è uno strumento cardine. Ma quali sono i suoi confini, specialmente per gli accertamenti urgenti? La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24722/2025, ha offerto un'interpretazione importante.
L'informazione di garanzia comunica all'indagato l'esistenza di un procedimento e il diritto di nominare un difensore, permettendo la partecipazione ad atti di indagine che potrebbero pregiudicare la difesa, come gli accertamenti tecnici irripetibili. Tuttavia, il codice prevede attività investigative che, per urgenza o natura non invasiva, possono essere compiute dalla polizia giudiziaria senza preventiva notifica.
Il caso riguardava T. P. e la necessità di notificare l'informazione di garanzia prima di effettuare accertamenti dello stato dei luoghi con rilievi fotografici, eseguiti dalla polizia giudiziaria su delega del Pubblico Ministero. La Cassazione, con la pronuncia del Presidente L. R. e dell'Estensore A. S., ha fornito una risposta chiara:
La mera descrizione dello stato dei luoghi corredata da rilievi fotografici, pur se effettuata dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, non richiede la previa notifica dell'informazione di garanzia e della comunicazione ex art. 369-bis cod. proc. pen., rientrando tra le attività di cui agli artt. 352 e 354 cod. proc. pen., soggette, come tali, al regime di cui all'art. 356 cod. proc. pen.
Questa massima è di fondamentale importanza. La Corte ha stabilito che la documentazione fotografica e la descrizione dello stato dei luoghi non rientrano tra gli atti che richiedono l'informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.) o la comunicazione ex art. 369-bis c.p.p. Tali attività sono considerate “accertamenti urgenti” (art. 354 c.p.p.) o “attività di polizia giudiziaria” (art. 352 c.p.p.), rientrando nel regime dell'art. 356 c.p.p. Quest'ultimo permette al difensore di assistere, senza preavviso, ma la sua assenza non invalida l'atto. La distinzione è cruciale: non si tratta di atti irripetibili che necessitano della partecipazione garantita del difensore, ma di attività di mera constatazione che non pregiudicano il diritto di difesa in un momento successivo.
Per avvocati penalisti e indagati, questa pronuncia è una bussola. Non ogni accertamento delle forze dell'ordine comporterà automaticamente la notifica dell'informazione di garanzia. La polizia giudiziaria potrà procedere a rilievi fotografici e descrizioni dei luoghi senza tale adempimento, senza violare le garanzie difensive.
È però fondamentale distinguere tra un mero accertamento descrittivo o fotografico (artt. 352 e 354 c.p.p.) e un accertamento tecnico irripetibile (art. 369-bis c.p.p. o art. 360 c.p.p.), per il quale le garanzie partecipative del difensore sono imprescindibili. La Sentenza n. 24722/2025, pur confermando l'efficienza investigativa, ribadisce l'importanza di tale distinzione per la corretta applicazione del giusto processo.
La decisione della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24722/2025, è un tassello significativo nelle indagini preliminari. Non indebolisce le garanzie difensive, ma le contestualizza, chiarendo quali atti richiedano una partecipazione immediata della difesa e quali possano essere svolti in una fase più embrionale. Un equilibrio delicato, ma essenziale per un sistema giudiziario rapido ed equo.