Diffamazione su TikTok: la Cassazione chiarisce il confine tra ingiuria e reato con la Sentenza n. 29458 del 2025

I social media sono oggi palcoscenici per l'espressione e la diffusione di contenuti. La linea tra critica e offesa è complessa, specie su piattaforme come TikTok. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 29458 del 2025, offre chiarezza sulla distinzione tra ingiuria e diffamazione quando l'offesa è veicolata tramite un video.

Ingiuria e Diffamazione: distinzioni

L'ingiuria (art. 594 c.p.) offendeva l'onore in presenza. La diffamazione (art. 595 c.p.) offesa a persona non presente, comunicata a più soggetti. Il D.Lgs. n. 7/2016 ha depenalizzato l'ingiuria. La diffamazione conserva rilevanza penale, aggravata se commessa "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" (art. 595, comma 3, c.p.).

Il caso TikTok e la decisione

Il signor B. P.M. S. G. pubblicò su TikTok un video offensivo. La persona offesa assistette “in diretta da remoto” e il contenuto rimase disponibile. La questione era: ingiuria aggravata (depenalizzata) o diffamazione aggravata da mezzo di pubblicità?

La Cassazione ha confermato. La natura di TikTok, con "commenti", non assicura alla vittima un rapporto diretto o un contraddittorio immediato e paritario. Questo distingue la diffamazione dall'ingiuria.

Integra il delitto di diffamazione aggravato da mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, la condotta dell'agente che pubblica sul profilo "TikTok", a lui riconducibile, un video contenente espressioni offensive al quale il destinatario abbia assistito "in diretta da remoto", e rimasto presente per più tempo sulla piattaforma digitale, in quanto la possibilità di inserire "commenti" non assicura alla vittima un rapporto diretto con l'offensore, né un contraddittorio immediato e in forme idonee ad assicurare una sostanziale "parità delle armi".

Questa massima è cruciale. Il criterio distintivo non è la mera percezione, ma l'assenza di interazione immediata e paritaria. La possibilità di commentare non equivale a un dialogo diretto. L'offesa è veicolata a una platea illimitata, senza possibilità di replica efficace per la vittima.

Punti chiave per la diffamazione su TikTok:

  • Pubblicazione su profilo riconducibile all'agente.
  • Percezione “in diretta da remoto” della vittima.
  • Persistenza del contenuto sulla piattaforma.
  • Assenza di contraddittorio immediato e paritario.

Implicazioni e monito

Questa sentenza ha un impatto significativo. La libertà di espressione online non è illimitata; le piattaforme digitali applicano le leggi. La Cassazione equipara i social network ai "mezzi di pubblicità" (art. 595 c.p.). Pubblicare contenuti offensivi su TikTok o simili può configurare diffamazione aggravata, con conseguenze penali. Gli utenti devono essere consapevoli delle ripercussioni e esercitare la libertà di parola con responsabilità e rispetto.

Conclusioni: Consapevolezza digitale

La Sentenza n. 29458 del 2025 della Cassazione è fondamentale. Conferma la tutela dell'onore e della reputazione online, sottolineando che la natura interattiva, ma non paritaria, di piattaforme come TikTok sposta il confine dall'ingiuria depenalizzata alla diffamazione aggravata. Essere informati e prudenti è cruciale. Per dubbi o tutela, rivolgersi a professionisti esperti è la scelta più saggia.

Studio Legale Bianucci