Il sistema penale italiano è costantemente oggetto di evoluzioni e interpretazioni giurisprudenziali che ne affinano i contorni, rendendo la materia complessa ma affascinante. Un aspetto di cruciale importanza, sia per gli operatori del diritto che per i cittadini, è quello della prescrizione del reato, ovvero il tempo massimo entro cui lo Stato può perseguire un fatto criminoso. Su questo delicato tema, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta con una pronuncia di particolare rilievo, la Sentenza n. 28468 del 08/05/2025, depositata il 04/08/2025, che merita un'attenta analisi per le sue implicazioni pratiche e la chiarezza interpretativa.
La decisione, emessa dalla Quinta Sezione Penale sotto la presidenza della Dott.ssa C. R. e con il Dott. F. G. come estensore, affronta un nodo gordiano legato alla disciplina della prescrizione introdotta dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ai reati commessi in un arco temporale ben definito: dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Il caso specifico riguardava l'imputato G. M., per il quale la Corte d'Appello di Bologna aveva inizialmente dichiarato inammissibile l'appello. Tale ordinanza è stata poi annullata, sollevando la questione su come dovesse essere computato il periodo di prescrizione, in particolare riguardo alla sospensione prevista dall'art. 159, comma 2, del Codice Penale.
La prescrizione non è un meccanismo lineare; il suo decorso può essere interrotto o sospeso al verificarsi di determinati eventi processuali. L'articolo 159 del Codice Penale, in particolare il comma 2 nella formulazione vigente “ratione temporis” (cioè quella applicabile al periodo dei fatti), prevede specifici periodi di sospensione. La questione dirimente affrontata dalla Cassazione era se, nel caso di annullamento di un'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile un appello per difetto di specificità dei motivi, il periodo di sospensione decorrente dalla pronuncia della condanna di primo grado dovesse essere computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
La Suprema Corte ha fornito una risposta chiara ed argomentata, condensata nella seguente massima:
In tema di prescrizione, con riferimento ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 - cui si applica la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 -, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, non può essere computato il periodo di sospensione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen. nella formulazione vigente "ratione temporis", decorrente dalla pronuncia della condanna di primo grado, nel caso in cui sia annullata l'ordinanza che abbia dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi, attese la disciplina dell'art. 159, terzo comma, cod. pen. e la equiparazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ad una conferma della sentenza di condanna.
Questa affermazione è di fondamentale importanza. In termini più semplici, la Cassazione stabilisce che, sebbene l'ordinanza di inammissibilità dell'appello sia stata successivamente annullata, il periodo di sospensione della prescrizione che normalmente scatterebbe con la condanna di primo grado, non deve essere conteggiato per allungare i termini prescrittivi. La ragione risiede nell'equiparazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello a una vera e propria conferma della sentenza di condanna di primo grado. In altre parole, la Corte ritiene che l'inammissibilità dell'appello, anche se poi annullata per vizi procedurali, abbia avuto un effetto equivalente a una sentenza di conferma, e pertanto non si possa applicare la sospensione in modo da penalizzare l'imputato allungando i termini di prescrizione.
La decisione della Cassazione si fonda su una lettura combinata dell'art. 159, comma 2 e comma 3, del Codice Penale, e si inserisce nel solco della disciplina della prescrizione come riformata dalla Legge n. 103 del 2017. Questa legge aveva introdotto significative modifiche, tra cui proprio la sospensione del corso della prescrizione dopo la sentenza di condanna di primo grado o dopo la sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere quando seguite da impugnazione del pubblico ministero.
La sentenza in commento rafforza alcuni principi cardine del diritto penale:
È interessante notare come la giurisprudenza precedente, richiamata dalla stessa sentenza (come Sezioni Unite N. 20989 del 2025 e altre massime), abbia già affrontato temi affini, consolidando l'orientamento della Cassazione verso una rigorosa applicazione dei termini prescrittivi, in particolare quando in gioco ci sono vizi procedurali che potrebbero alterare il corretto decorso del tempo.
La Sentenza n. 28468 del 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un punto fermo nell'interpretazione della disciplina della prescrizione penale. Essa ribadisce l'importanza di un'applicazione attenta e non automatica delle cause di sospensione, specialmente in presenza di vicende processuali complesse come l'annullamento di un'ordinanza di inammissibilità dell'appello. Per i reati commessi nel periodo transitorio post-Legge 103/2017, la Suprema Corte ha chiarito che l'inammissibilità dell'appello equivale, ai fini del computo della prescrizione, a una conferma della sentenza di primo grado, impedendo così il computo del periodo di sospensione. Questa pronuncia non solo offre maggiore chiarezza interpretativa, ma sottolinea anche la costante attenzione della giurisprudenza a bilanciare l'esigenza punitiva dello Stato con il diritto dell'imputato a una definizione dei tempi processuali certa e non eccessivamente dilatata.