Con la decisione in commento la Corte di Cassazione, II Sezione penale, ha annullato senza rinvio la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Genova a carico di un cittadino straniero accusato di aver reso false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza. Il cuore della vicenda ruota attorno al requisito di residenza decennale in Italia fissato dall’art. 2 del d.l. 4/2019: condizione che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 29 luglio 2024 (cause riunite C-112/22 e C-223/22), ha giudicato incompatibile con la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo. Da qui la necessità di rileggere le norme penali secondo un’ottica costituzionalmente ed europeisticamente orientata.
L’originario impianto del reddito di cittadinanza prevedeva, al fine di accedere al beneficio, che i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di lungo soggiorno dimostrassero dieci anni di residenza continuativa. La falsità su tale presupposto era perseguita penalmente ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. 4/2019 (falsità ideologica ex art. 483 c.p.). Tuttavia:
In tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata del disposto dell'abrogato art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, consente di ritenere che la falsa attestazione circa il requisito della residenza decennale in Italia, richiesto ai cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dal previgente art. 2 d.l. cit., non costituisce, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, elemento per la configurabilità del delitto. (Fattispecie antecedente alla sentenza della Corte cost. n. 31 del 2025, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 2, comma 1, lett. a, n. 2, d.l. cit.).
La Corte richiama espressamente il principio di interpretazione conforme: se un presupposto per la punibilità è stato espunto dall’ordinamento (o, come qui, dichiarato illegittimo in sede europea), esso non può più fungere da base per integrare il reato di falsità. Ne discende che la condotta rimane, al più, rilevante in sede amministrativa, ma non è più penalmente sanzionabile, mancando l’«elemento essenziale» del fatto tipico.
Il dictum apre scenari importanti:
La sentenza n. 13345/2025 conferma come il diritto penale non possa prescindere dal costante controllo di compatibilità euro-unitaria delle norme incriminatrici. Quando il presupposto che sorregge l’illecito viene meno, il giudice di legittimità deve prendere atto della nuova gerarchia delle fonti e neutralizzare l’applicazione della sanzione. Un segnale forte che, al di là del caso concreto, ribadisce il primato del diritto dell’Unione e la funzione di garanzia del giudice penale contro indebite estensioni punitive.