La sentenza n. 21905 del 2 agosto 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, rappresenta un importante chiarimento in materia di notifica degli avvisi di accertamento tributario, in particolare per quanto riguarda le società in accomandita semplice (S.A.S.). Questa pronuncia si concentra sulla legittimità della notifica degli atti impositivi agli eredi di un ex socio liquidatore, evidenziando i diritti e i doveri dei liquidatori e degli eredi nel contesto delle società di persone.
Nel caso in oggetto, la Corte ha stabilito che la notifica dell'avviso di accertamento eseguita nei confronti degli eredi dell'ex socio accomandatario e liquidatore di una S.A.S. cancellata dal registro delle imprese è nulla. Questo perché il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, implica che il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società.
La decisione della Corte si fonda su diversi riferimenti normativi, tra cui il Codice Civile, in particolare gli articoli 2495 e 2315, che trattano dell'estinzione delle società e dei poteri dei liquidatori. Inoltre, l'art. 145 del Codice di Procedura Civile stabilisce le modalità di notifica degli atti, evidenziando la necessità di rispettare le procedure stabilite nella normativa vigente.
In genere. La notifica dell'avviso di accertamento eseguita nei confronti degli eredi dell'ex socio accomandatario e liquidatore di una s.a.s., cancellata dal registro delle imprese, è nulla, in quanto il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, comporta che il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, per cui la morte del socio ex accomandatario e liquidatore di una s.a.s. non implica alcun automatismo traslativo in capo agli eredi della rappresentanza dell'ente societario, né alcuna loro capacità processuale a ricevere in supplenza gli atti indirizzati ad una società di persone ancora in vita a seguito di detto differimento, che, quindi, rimane destinataria della notifica degli atti impositivi, da eseguirsi presso il suo domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 o, in alternativa, direttamente alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145 c.p.c.
In conclusione, la sentenza n. 21905 del 2024 fornisce un chiarimento fondamentale riguardo alla notifica degli atti impositivi nei confronti delle società in accomandita semplice. Essa sottolinea l'importanza di seguire le corrette procedure di notifica e di comprendere i ruoli di liquidatori ed eredi nel contesto delle società di persone. Questa decisione non solo risponde a una necessità di chiarezza giuridica, ma offre anche spunti di riflessione per professionisti e contribuenti riguardo alla gestione delle responsabilità fiscali di una società estinta.