La pronuncia della Corte di cassazione, Sezione I, n. 16364 del 28 aprile 2025 (dep. 30 aprile 2025) rappresenta un tassello fondamentale nel delicato equilibrio tra tutela della sicurezza pubblica e garanzie individuali degli stranieri trattenuti nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR). Il Supremo Collegio ha annullato con rinvio il decreto di un Giudice di Pace di Trapani che aveva convalidato l’ulteriore proroga del trattenimento limitandosi a un generico richiamo alle informative di polizia. Di seguito analizziamo il cuore della decisione, i riferimenti normativi e le implicazioni pratiche per gli operatori.
Il decreto–legge 11 ottobre 2024 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187, ha inciso in modo significativo sulla disciplina del trattenimento amministrativo di cui all’art. 14 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione). Fra le principali novità si ricordano:
La normativa, tuttavia, non ha inciso sulla natura «limitativa della libertà personale» del trattenimento, che resta soggetto alla riserva di legge e di giurisdizione sancita dall’art. 13 della Costituzione e dall’art. 5 CEDU.
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 610 del 11/01/2022, Rv. 663963-01).
La massima, particolarmente densa, pone l’accento su due profili chiave:
La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza (Cass. civ. 610/2022) che, già in ambito civile, aveva stigmatizzato gli stessi deficit motivazionali in tema di libertà personale.
La sentenza offre indicazioni preziose per chi assiste cittadini stranieri in fase di convalida o proroga del trattenimento:
La Cassazione n. 16364/2025 ribadisce che la libertà personale dello straniero non può essere sacrificata a mere esigenze amministrative prive di puntuale riscontro fattuale. Spetta ai Giudici di Pace fornire una motivazione sostanziale, non meramente “per relationem”, giustificando ogni giorno di privazione della libertà. Gli avvocati, dal canto loro, dispongono ora di un ulteriore strumento per contestare proroghe immotivate e far valere in giudizio il rispetto delle garanzie costituzionali ed europee.