Trattenimento degli stranieri e motivazione delle proroghe: la Cassazione n. 16364/2025 chiarisce gli obblighi del Giudice di Pace

La pronuncia della Corte di cassazione, Sezione I, n. 16364 del 28 aprile 2025 (dep. 30 aprile 2025) rappresenta un tassello fondamentale nel delicato equilibrio tra tutela della sicurezza pubblica e garanzie individuali degli stranieri trattenuti nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR). Il Supremo Collegio ha annullato con rinvio il decreto di un Giudice di Pace di Trapani che aveva convalidato l’ulteriore proroga del trattenimento limitandosi a un generico richiamo alle informative di polizia. Di seguito analizziamo il cuore della decisione, i riferimenti normativi e le implicazioni pratiche per gli operatori.

La cornice normativa: dal d.l. 145/2024 alla legge 187/2024

Il decreto–legge 11 ottobre 2024 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187, ha inciso in modo significativo sulla disciplina del trattenimento amministrativo di cui all’art. 14 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione). Fra le principali novità si ricordano:

  • estensione della durata massima complessiva del trattenimento fino a 18 mesi;
  • previsione di proroghe «ulteriori» oltre i 12 mesi, previo vaglio del Giudice di Pace;
  • rafforzamento dell’onere motivazionale in caso di persistenza delle esigenze di identificazione o di pericolosità sociale.

La normativa, tuttavia, non ha inciso sulla natura «limitativa della libertà personale» del trattenimento, che resta soggetto alla riserva di legge e di giurisdizione sancita dall’art. 13 della Costituzione e dall’art. 5 CEDU.

Il cuore della decisione della Corte di Cassazione

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 610 del 11/01/2022, Rv. 663963-01).

La massima, particolarmente densa, pone l’accento su due profili chiave:

  • Motivazione puntuale: il Giudice di Pace deve riprodurre, almeno in sintesi, il contenuto delle informative di polizia e spiegare perché gli elementi addotti rendano probabile l’identificazione del trattenuto o la necessità di un’ulteriore proroga.
  • Limiti della motivazione «per relationem»: richiamare atti terzi è lecito, ma occorre esplicitare la “condivisione critica” delle ragioni ivi contenute. In mancanza, la decisione viola l’art. 111 Cost. sul dovere di motivazione e l’art. 13 Cost. sulla libertà personale.

La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza (Cass. civ. 610/2022) che, già in ambito civile, aveva stigmatizzato gli stessi deficit motivazionali in tema di libertà personale.

Implicazioni operative per avvocati e operatori

La sentenza offre indicazioni preziose per chi assiste cittadini stranieri in fase di convalida o proroga del trattenimento:

  • Verificare che il provvedimento esponga fatti concreti a sostegno della probabilità di identificazione o rimpatrio.
  • Controllare che il Giudice di Pace non si limiti a formule di stile («visti gli atti di polizia»), ma citi dati oggettivi (richieste di cooperazione consolare, tempi tecnici, esiti di ricerche).
  • Eccepire, in mancanza, la violazione dell’art. 14, co. 5, TUI, dell’art. 13 Cost. e dell’art. 5 CEDU, chiedendo l’immediata liberazione ex art. 606 cpp in sede di ricorso per cassazione.
  • Annotare che la Corte costituzionale è già stata investita (ordinanze di rimessione pendenti) sulla compatibilità dei nuovi termini massimi di trattenimento con i principi costituzionali.

Conclusioni

La Cassazione n. 16364/2025 ribadisce che la libertà personale dello straniero non può essere sacrificata a mere esigenze amministrative prive di puntuale riscontro fattuale. Spetta ai Giudici di Pace fornire una motivazione sostanziale, non meramente “per relationem”, giustificando ogni giorno di privazione della libertà. Gli avvocati, dal canto loro, dispongono ora di un ulteriore strumento per contestare proroghe immotivate e far valere in giudizio il rispetto delle garanzie costituzionali ed europee.

Studio Legale Bianucci