Nel delicato equilibrio dei contratti assicurativi, in particolare quelli legati alla responsabilità professionale medica, il principio della trasparenza gioca un ruolo fondamentale. Chi si assicura ha il dovere di rappresentare fedelmente il rischio che l'assicuratore andrà a coprire. Ma cosa accade se l'assicurato omette di dichiarare una circostanza critica, come il decesso improvviso di un paziente avvenuto pochi giorni prima della stipula della polizza? L'ordinanza n. 29456 del 7 novembre 2025 della Corte di Cassazione affronta proprio questo delicato scenario, delineando i confini dell'obbligo di lealtà contrattuale.
La pronuncia della Suprema Corte si concentra sul concetto di "uberrima bona fides" (la massima buona fede), un pilastro del diritto assicurativo. Secondo i giudici di legittimità, l'assicuratore non può valutare correttamente il rischio senza una collaborazione sincera da parte del contraente. Questo dovere non dipende da specifiche clausole contrattuali, ma discende direttamente dall'articolo 1892 del Codice Civile.
Nel caso di specie, un medico, identificato con le iniziali G. G., aveva stipulato una polizza "claims made" solo tre giorni dopo il decesso imprevisto di un suo paziente, evento successivamente ricondotto a una sua grave imperizia. Nonostante la consapevolezza della gravità dell'accaduto, il professionista non aveva fatto menzione del fatto all'assicuratore. La Corte d'Appello aveva inizialmente escluso la rilevanza di tale condotta, ma la Cassazione ha ribaltato tale decisione.
Per comprendere appieno la portata di questa decisione, analizziamo la massima espressa dai giudici:
In tema di assicurazione contro i danni, l'art. 1892 c.c. è espressione del principio per cui il contratto di assicurazione esige la uberrima bona fides dall'assicurato, in quanto unico soggetto a conoscenza delle circostanze che consentono all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e di fissare il relativo premio, con la conseguenza che la sua reticenza gravemente colposa non è sanata dall'omissione di un'espressa previsione, nel contratto, di uno specifico onere di discovery, poiché quest'ultimo discende direttamente dalla legge ed è inderogabile, in quanto dettato, a garanzia dell'equilibrio tra premio e rischio, nell'interesse non già dell'assicuratore ma dell'intera massa degli assicurati.
Questa massima chiarisce che l'obbligo di svelare circostanze idonee a influenzare la valutazione del rischio (il cosiddetto "onere di discovery") non ha bisogno di essere espressamente pattuito nel contratto di assicurazione. Esso è un precetto di legge inderogabile volto a tutelare l'equilibrio sinallagmatico del contratto. L'omissione di informazioni cruciali da parte dell'assicurato non danneggia solo la singola compagnia, ma mina la sostenibilità dell'intero sistema assicurativo, basato sulla mutualità del rischio.
La Cassazione ha messo in evidenza alcuni aspetti cruciali che meritano di essere riassunti:
L'ordinanza n. 29456/2025 rappresenta un importante monito per tutti i professionisti, in particolare in ambito sanitario. La stipula di una polizza assicurativa non può essere utilizzata come scudo per eventi dannosi già verificatisi o altamente probabili di cui si ha piena consapevolezza. La lealtà e la correttezza nella fase precontrattuale rimangono requisiti insostituibili per garantire la validità della copertura assicurativa e la serenità della propria attività professionale.