Il panorama del contenzioso tributario italiano è spesso caratterizzato da tentativi di definizione agevolata volti a chiudere pendenze con l'Erario in modo rapido e meno oneroso. Tuttavia, non tutti gli atti emessi dall'Amministrazione Finanziaria permettono l'accesso a tali benefici. Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, l'ordinanza n. 29320 del 5 novembre 2025, ha affrontato un tema cruciale: l'ammissibilità della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 in relazione agli avvisi di liquidazione che si limitano a richiedere il pagamento di somme già accertate in precedenza.
La vicenda processuale vede protagonista il contribuente M. M. contro l'A. (Avvocatura Generale dello Stato), in un ricorso che trae origine dall'impugnazione di una decisione della Commissione Tributaria Regionale della Campania. Il punto centrale della disputa riguarda la possibilità di sanare una controversia mediante il cosiddetto condono fiscale quando l'atto impugnato non introduce una nuova pretesa tributaria, ma si limita a liquidare quanto già stabilito in un atto impositivo precedente. La Cassazione, rigettando il ricorso, ha fornito una guida interpretativa fondamentale per distinguere gli atti impugnabili ai fini della definizione agevolata.
Per comprendere la portata della decisione, è necessario distinguere tra gli atti che esercitano per la prima volta la pretesa fiscale e quelli che ne sono una mera esecuzione tecnica. La Corte ha ribadito che la definizione agevolata è riservata esclusivamente alle controversie aventi ad oggetto atti di natura impositiva. Se l'avviso di liquidazione non contiene alcuna nuova valutazione sul merito del tributo, ma rappresenta solo un passaggio formale per la riscossione di somme già oggetto di un accertamento, viene meno il presupposto per il condono.
In tema di definizione agevolata, l'avviso di liquidazione del tributo, ove integri una mera richiesta di pagamento della somma oggetto di un precedente atto di accertamento, è privo di natura e finalità impositiva, sicché la sua impugnazione non dà luogo ad una controversia definibile ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018), non essendo il primo e unico atto mediante il quale la pretesa fiscale viene esercitata nei riguardi del contribuente.
Il commento alla massima sopra riportata permette di evidenziare come la Cassazione intenda limitare l'accesso ai benefici del condono a quei casi in cui esista un'effettiva incertezza sulla pretesa tributaria. Se il fisco ha già emesso un accertamento e questo è rimasto inoppugnato o è già stato oggetto di giudizio, il successivo avviso di liquidazione è un atto puramente servente. Consentire la definizione agevolata su un atto meramente esecutivo significherebbe, di fatto, permettere al contribuente di riaprire termini ormai scaduti per contestare debiti tributari già consolidati, eludendo la ratio della norma che mira a deflazionare il contenzioso su pretese ancora sub iudice e realmente contestabili.
Questo orientamento si pone in linea con precedenti illustri, come la sentenza delle Sezioni Unite n. 18298 del 2021, confermando un trend giurisprudenziale rigoroso nell'interpretazione delle norme di favore per il contribuente. L'art. 6 del D.L. 119/2018, convertito dalla Legge 136/2018, deve quindi essere applicato con estrema cautela: l'impugnazione deve vertere su un atto che manifesti per la prima volta la volontà impositiva dello Stato. In caso contrario, l'istanza di definizione agevolata risulta inammissibile, poiché manca l'oggetto stesso della lite definibile.
In conclusione, l'ordinanza n. 29320/2025 rappresenta un importante monito per i contribuenti e i consulenti legali. Prima di intraprendere la strada della definizione agevolata, è fondamentale analizzare minuziosamente la natura dell'atto impugnato. Se ci si trova di fronte a una mera richiesta di pagamento derivante da atti impositivi precedenti, il rischio è quello di vedersi rigettare l'istanza con conseguente perdita di tempo e risorse processuali. La chiarezza della Corte nel definire il perimetro applicativo del condono fiscale aiuta a delineare meglio le strategie difensive, evitando ricorsi strumentali che non hanno possibilità di successo alla luce del quadro normativo vigente.