L'emergenza sanitaria legata al virus SARS-CoV-2 ha imposto al legislatore italiano l'adozione di misure straordinarie, spesso restrittive delle libertà personali, al fine di tutelare la salute pubblica. Tra queste, l'obbligo di quarantena per i soggetti positivi al virus ha rappresentato uno dei pilastri della strategia di contenimento. A distanza di tempo, la giurisprudenza continua a chiarire la portata e le conseguenze di tali disposizioni. In questo contesto, la Sentenza n. 31668 del 2025 della Corte di Cassazione Penale offre un'interpretazione cruciale riguardo alla condotta di chi, dimesso dall'ospedale per positività al Covid-19, non si conforma all'obbligo di rientro immediato nella propria abitazione.
Durante i periodi più critici della pandemia, il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, ha rappresentato il principale strumento normativo per la gestione dell'emergenza. In particolare, l'art. 4, comma 6, prevedeva sanzioni per la violazione delle misure di contenimento. La sanzione applicabile, come specificato dalla stessa sentenza, era quella di cui all'art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), che disciplina le contravvenzioni alle ordinanze sanitarie. Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava l'imputato M. P.M. P. E., il quale, dopo essere stato dimesso dall'ospedale a seguito di riscontrata positività al SARS-CoV-2 e sottoposto alla misura della quarantena disposta dall'autorità sanitaria locale (il Sindaco), non aveva raggiunto immediatamente la propria abitazione.
La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso contro la decisione della Corte d'Appello di Caltanissetta, ha rigettato l'impugnazione, confermando la configurabilità della contravvenzione. La massima della sentenza è chiara e lapidaria:
Integra la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 6, d.l. 25 marzo 2020, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sanzionata ai sensi dell'art. 260 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, la condotta di chi, sottoposto alla misura della quarantena, applicata dal sindaco, quale autorità sanitaria locale, in ragione della riscontrata positività al virus SARS-CoV-2, non raggiunge immediatamente la propria abitazione dopo la dimissione ospedaliera, stante l'assolutezza del divieto di mobilità, che non tollera ritardi e rende irrilevanti i presidi eventualmente indossati.
Questa statuizione sottolinea l'estrema rigidità dell'obbligo di quarantena. Non si tratta di una mera raccomandazione, ma di un divieto di mobilità